Responsabilità medica – Responsabilità della struttura sanitaria – Responsabilità di equipe – Danni da morte del congiunto

Corte di Cassazione, sezione terza civile, sentenza 29 gennaio 2018, n. 2060 (pres. Travaglino – rel . Rubino)

Il secondo aiuto di una equipe medica non può andare esente da responsabilità solo per aver adempiuto correttamente alle mansioni a lui direttamente affidate, in virtù del principio di controllo reciproco che esiste in relazione al lavoro in equipe, secondo il quale l’obbligo di diligenza che grava su ciascun componente dell’equipe medica concerne non solo le specifiche mansioni a lui affidate, ma anche il controllo sull’operato e sugli errori altrui che siano evidenti e non settoriali. Rientra altresì negli obblighi che gravano su ciascun componente di una equipe chirurgica, sia esso in posizione sovra o sottordinata, quello di prendere visione, prima dell’operazione, della cartella clinica del paziente contenente tutti i dati atti a consentirgli di verificare, tra l’altro, se la scelta di intervenire chirurgicamente fosse corretta e fosse compatibile con le condizioni di salute del paziente.

Il cliente deve solo allegare l’inadempimento degli obblighi di informazione posti a carico della Banca

Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza 2 febbraio 2018, n. 2658

In materia di contratti di intermediazione finanziaria, allorché risulti necessario accertare la responsabilità contrattuale per danni subiti dall'investitore, va accertato se l'intermediario abbia diligentemente adempiuto alle obbligazioni scaturenti dal contratto di negoziazione nonché, in ogni caso, a tutte quelle obbligazioni specificamente poste a suo carico dal d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (T.U.F.) e prima ancora dal d.lgs. 23 luglio 1996, n. 415, nonché dalla normativa secondaria, risultando, quindi, così disciplinato, il riparto dell'onere della prova: l'investitore deve allegare l'inadempimento delle citate obbligazioni da parte dell'intermediario, nonché fornire la prova del danno e del nesso di causalità fra questo e l'inadempimento, anche sulla base di presunzioni; l'intermediario, a sua volta, deve provare l'avvenuto adempimento delle specifiche obbligazioni poste a suo carico, allegate come inadempiute dalla controparte, e, sotto il profilo soggettivo, di avere agito «con la specifica diligenza richiesta»

Responsabilità medica – Consenso informato – Oneri probatori

Corte di Cassazione, sezione terza civile, ordinanza 31 gennaio 2018, n. 2369 (pres. Travaglino– rel . Pasquale)

In tema di consenso informato, con riferimento al riparto degli oneri probatori gravanti sulle parti, occorre ribadire che: il consenso del paziente all’atto medico non può mai essere presunto o tacito, ma deve essere fornito espressamente, dopo avere ricevuto una adeguata informazione, anch’essa esplicita; presuntiva può essere la prova che un consenso informato sia stato prestato effettivamente ed in modo esplicito, ed il relativo onere ricade sul medico; in presenza di un atto terapeutico necessario e correttamente eseguito in base alle regole dell’arte, dal quale siano tuttavia derivate conseguenze dannose per la salute, ove tale intervento non sia stato preceduto da un’adeguata informazione del paziente circa i possibili effetti pregiudizievoli non imprevedibili, il medico può essere chiamato a risarcire il danno alla salute solo se il paziente dimostri, anche tramite presunzioni, che, ove compiutamente informato, egli avrebbe verosimilmente rifiutato l’intervento, non potendo altrimenti ricondursi all’inadempimento dell’obbligo di informazione alcuna rilevanza causale sul danno alla salute.

Interest rate swap e obblighi informativi dell’intermediario

App. Brescia, Sez. I, sentenza 11 gennaio 2018, n. 8

Ogni soggetto che acquista uno swap deve essere messo al corrente, fin dal momento dell’acquisto del prodotto, di alcuni elementi essenziali che diano sostanza alla consapevolezza del rischio che questi assume: il valore dello swap al momento della negoziazione, gli scenari di probabilità sull’andamento degli stessi tassi di interesse e le modalità di calcolo del mark to market. Ne consegue che la mancata informazione rende la Banca gravemente inadempiente nei confronti del cliente, giustificando la risoluzione del contratto quadro e del contratto di IRS.

Circolazione stradale – RCA – Procedura di risarcimento – Improponibilità della domanda per mancata collaborazione del danneggiato

Corte di Cassazione, sezione terza civile, sentenza 25 gennaio 2018, n. 1829 (pres. Vivaldi – rel. Fanticini)

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore, a norma dell’art. 145 d. lgs. 7 settembre 2005, n. 209, l’azione per il risarcimento non può essere proposta dal danneggiato che, in violazione dei principi di correttezza (art. 1175 c.c.) e buona fede (art. 1375 c.c.), con la propria condotta abbia impedito all’assicuratore di compiere le attività volte alla formulazione di una congrua offerta ai sensi dell’art. 148 del Codice delle Assicurazioni private

Danni da morte del congiunto – Perdita del rapporto parentale – Necessaria allegazione e prova specifica dei pregiudizi – Presunzione e valutazione equitativa del danno

Corte di Cassazione, sezione III civile, ordinanza 17 gennaio 2018, n. 907 (pres. Spirito – rel. Ambrosi)

Il danno non patrimoniale da uccisione del congiunto, quale danno-conseguenza non coincide con la lesione dell’interesse, ovvero non è in re ipsa, e come tale deve essere allegato e provato da chi chiede il relativo risarcimento; tuttavia, trattandosi di pregiudizio che si proietta nel futuro è consentito il ricorso a valutazioni prognostiche ed a presunzioni sulla base di elementi obiettivi che è onere del danneggiato fornire. La sua liquidazione avviene in base a una valutazione equitativa che tenga conto dell’intensità del vincolo familiare, della situazione di convivenza e di ogni ulteriore utile circostanza, quali la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, le abitudini di vita, l’età della vittima e dei singoli superstiti e di ogni ulteriore circostanza allegata.

La divergenza tra ISC e TAEG non determina la nullità del contratto

Trib. Bologna, Sez. III, sentenza 9 gennaio 2018, n. 34

L’indicatore sintetico del costo non ha alcuna funzione o valore di “regola di validità” del contratto, poiché è un mero indicatore sintetico del costo complessivo del contratto e non incide sul contenuto della prestazione a carico del cliente ovvero sulla determinatezza o determinabilità dell’oggetto contrattuale, definita dalla pattuizione scritta di tutte le voci di costi negoziali. L’erronea indicazione dell’ISC, pertanto, non può condurre alla nullità del contratto

Insidia stradale – Prevedibilità e non visibilità della buca – Colpa del danneggiato

Corte di Cassazione, sezione sesta civile, ordinanza 30 gennaio 2018, n. 2298 (pres. Amendola – rel. Sestini)

Al fine di integrare l’insidia stradale ai sensi dell’art. 2043 c.c., è necessaria la ricorrenza degli elementi della prevedibilità e della non visibilità del pericolo; sicché deve escludersi la responsabilità dell’amministrazione comunale nel caso in cui sia possibile avvistare le buche stradali con una condotta di guida più attenta alle condizioni del manto stradale (tenuto anche conto dell’ampiezza dell’avvallamento e dell’orario “centro-diurno” in cui si è verificato il sinistro).

Il contratto-quadro sottoscritto dal solo investitore è valido

Cass. Civ., Sez. un., sentenza 16 gennaio 2018, n. 898; Cass. Civ., Sez. un., sentenza 23 gennaio 2018, n. 1653

Il requisito della forma scritta del contratto quadro relativo ai servizi di investimento, disposto dall’art. 23 del d.lgs. 24/2/1998, n. 58, è rispettato ove sia redatto il contratto per iscritto e ne venga consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente la sola sottoscrizione dell’investitore, non necessitando la sottoscrizione anche dell’intermediario, il cui consenso ben si può desumere alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti.