La conoscenza del mercato da parte dell’investitore non esonera l’intermediario dagli obblighi informativi

Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza 4 ottobre 2018, n. 24393 (Rel. Dolmetta)

La sussistenza di una buona conoscenza del mercato finanziario, tratta dall'esperienza della relativa pratica, non può incidere sulla consistenza degli obblighi informativi dell'intermediario; infatti, come ha rilevato la pronuncia n. 8333/2018, la «buona conoscenza del mercato finanziario è indizio, [...], della capacità di distinguere tra investimenti consigliabili e sconsigliabili, sempre che, però, si disponga delle necessarie informazioni sullo specifico prodotto oggetto dell'operazione, che dunque si ha tutto l'interesse a ricevere».

Nell’ammissione al passivo gli estratti conto sono sufficienti a provare il credito della Banca

Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 12 settembre 2018, n. 22208

Nell'insinuare al passivo fallimentare il credito derivante da saldo negativo di conto corrente la banca ha l'onere di dare conto dell'intera evoluzione del rapporto tramite il deposito degli estratti conto integrali; il curatore, eseguite le verifiche di sua competenza, ha l'onere di sollevare specifiche contestazioni in relazione a determinate poste, in presenza delle quali la banca ha a sua volta l'onere di integrare la documentazione, o comunque la prova, del credito relativamente alle contestazioni sollevate; il giudice delegato o, in sede di opposizione, il Tribunale, in mancanza di contestazioni del curatore, è tenuto a prendere atto dell'evoluzione storica del rapporto contrattuale come rappresentata negli estratti conto, pur conservando il potere di rilevare d'ufficio ogni eccezione non rimessa alle sole parti, che si fondi sui fatti in tal modo acquisiti al giudizio.

Domanda di concordato con riserva: le formalità di cui all’art. 152 l. fall. devono essere rispettate nel momento successivo della presentazione della proposta

Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 4 settembre 2017, n. 20725

Se la domanda di concordato con riserva può essere sottoscritta anche dal solo difensore munito di procura rilasciata dal legale rappresentate della società, le formalità prescritte dall’art. 152 legge fall. devono essere rispettate solo al momento del successivo completamento della domanda con il deposito della proposta.

Il principio di “business judgment rule” e la responsabilità dell’amministratore

Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 4 luglio 2018, n. 17494

In forza del principio di "business judgment rule", più volte affermato da questa Corte, il giudizio sulla diligenza dell'amministratore nell'adempimento del mandato non può mai investire le scelte di gestione o le modalità e circostanze di tali scelte, anche se presentino profili di rilevante alea economica, ma solo la diligenza mostrata nell'apprezzare preventivamente i margini di rischio connessi all'operazione da intraprendere, e quindi, l'eventuale omissione di quelle cautele, verifiche e informazioni normalmente richieste per una scelta di quel tipo, operata in quelle circostanze e con quelle modalità (Cass. Civ., Sez. I, sentenza 12 febbraio 2013, n. 3409; Cass. Civ., Sez. I, sentenza 2 febbraio 2015, n. 1783)

Il contratto di mutuo è titolo esecutivo anche in mancanza di consegna materiale

Trib. Arezzo, ordinanza 24 giugno 2017

Nel contratto di mutuo non occorre la consegna materiale del denaro dal mutuante al mutuatario, risultando sufficiente il conseguimento della mera disponibilità della somma mutuata. Nel caso in cui le parti, una volta concluso il contratto di mutuo, costituiscano in pegno o in deposito le somme mutuate, non può revocarsi in dubbio l’esistenza del titolo esecutivo, dal momento che se il mutuatario dispone delle somme è perché ne era nella piena disponibilità

Il contratto di swap non è nullo per mancanza di causa ove sia “pressoché impossibile” l’aumento dei tassi di interessi

Cass. Civ., Sez. I, sentenza 13 luglio 2018, n. 18724

Sostenere la tesi della nullità del contratto per mancanza di causa, in conseguenza della mancanza di alea, possiede in sé - e cioè se l'assenza di causa non emerga alla stregua del testo contrattuale valutato ex ante – la stessa fondatezza che avrebbe la tesi della nullità del contratto di assicurazione per il rischio di incendio o di terremoto, che costituiscono normalmente eventualità remote alquanto, una volta che l'incendio o il terremoto non abbiano avuto luogo. Insomma, i contratti aleatori sono previsti dall'ordinamento e non vanno certo incontro in se stessi ad un giudizio di immeritevolezza. È fortemente opinabile, poi, se il giudizio di meritevolezza possa essere impiegato a fini di riequilibrio equitativo del contratto, ma certo - ammesso che ciò sia possibile - l'operazione va almeno compiuta secondo una valutazione operata ex ante, non ex post, sì da giudicare meritevoli i contratti di swap in cui l'investitore ha guadagnato e immeritevoli quelli in cui ha perso.

L’inadempimento dell’intermediario può giustificare la risoluzione anche dei singoli ordini di investimento

Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 4 luglio 2018, n. 17497

In materia di compravendita di strumenti finanziari, l'investitore, a seguito dell'inadempimento dell'intermediario ai propri obblighi di informazione, imposti dalla normativa di legge e di regolamento Consob e derivanti dalla stipula del cd. contratto quadro, può domandare la risoluzione non solo di quest'ultimo ma anche dei singoli ordini di investimento - aventi natura negoziale e tra loro distinti e autonomi - quando il relativo inadempimento sia di non scarsa importanza”. (Cass. 23 maggio 2017, n. 12937).
La diversa incidenza che può avere l'inadempimento degli obblighi d'informazione posti a carico degli intermediari finanziari, ove sia collocabile, rispettivamente, in epoca antecedente o successiva rispetto alle operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del "contratto quadro", può condurre, a seconda dei casi, alla risoluzione dell'intero rapporto ovvero soltanto di quelli derivanti dai singoli ordini impartiti alla banca.

La forma scritta richiesta per la stipulazione di interessi ultralegali non richiede la specifica indicazione per iscritto del tasso applicabile

Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 4 luglio 2018, n. 17496

Il requisito della forma scritta per la determinazione degli interessi extralegali (art. 1284, ultimo comma, c.c.) non postula necessariamente che la corrispondente convenzione contenga una puntuale indicazione in cifre del tasso così stabilito, ben potendo essere soddisfatto attraverso il richiamo, per iscritto, a criteri prestabiliti e ad elementi estrinseci al documento negoziale, purché obiettivamente individuabili, funzionali alla concreta determinazione, anche unilaterale, del relativo saggio, la quale, pur nella previsione di variazioni nel tempo e lungo la durata del rapporto, risulti capace di venire assicurata con certezza al di fuori di ogni margine di discrezionalità rimessa all'arbitrio del creditore, sulla base di una disciplina legata ad un parametro centralizzato, fissato su scala nazionale e vincolante, come il tasso unico di sconto o il tasso di cambio di una valuta.

Fondo patrimoniale

Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza 19 giugno 2018, n. 16176

In tema di fondo patrimoniale, il criterio identificativo dei crediti il cui soddisfacimento può essere realizzato in via esecutiva sui beni conferiti nel fondo va ricercato nella relazione esistente tra gli scopi per cui i debiti sono stati contratti ed i bisogni della famiglia, con la conseguenza che l'esecuzione sui beni del fondo o sui frutti di esso può avere luogo qualora la fonte e la ragione del rapporto obbligatorio abbiano inerenza diretta ed immediata con i bisogni della famiglia (conf. Cass. 31 maggio 2006, n. 12998; 8 luglio 2003, n. 11230). Il giudice di merito ha accertato che la società appellata era consapevole dell'estraneità del debito ai bisogni della famiglia perché a conoscenza della funzione di garanzia, che aveva il debito cambiario, di obbligazioni di una società in precarie condizioni economiche. Tale giudizio di fatto, che implica l'esclusione di un'inerenza diretta ed immediata del debito cambiario ai bisogni della famiglia, trovando causa piuttosto nell'assunzione di garanzia in relazione ai debiti della società in precarie condizioni economiche (e di cui la stessa creditrice sarebbe stata consapevole), non è stato impugnato specificatamente mediante la denuncia di vizio motivazionale. In presenza del presupposto di fatto accertato dalla corte territoriale, la censura in termini di violazione di legge si traduce in istanza di revisione del giudizio di fatto, implicante uno scrutinio precluso nella presente sede di legittimità.