La conoscenza del mercato da parte dell’investitore non esonera l’intermediario dagli obblighi informativi
La sussistenza di una buona conoscenza del mercato finanziario, tratta dall'esperienza della relativa pratica, non può incidere sulla consistenza degli obblighi informativi dell'intermediario; infatti, come ha rilevato la pronuncia n. 8333/2018, la «buona conoscenza del mercato finanziario è indizio, [...], della capacità di distinguere tra investimenti consigliabili e sconsigliabili, sempre che, però, si disponga delle necessarie informazioni sullo specifico prodotto oggetto dell'operazione, che dunque si ha tutto l'interesse a ricevere».