Rimessa alle Sezioni Unite la questione concernente il riparto dell’onere probatorio in tema di prescrizione del diritto alla ripetizione di indebito nei rapporti banca-cliente
Nei rapporti banca-cliente, il termine prescrizionale dell’azione di ripetizione da indebito decorre dal giorno del versamento, nel caso di versamento avente natura solutoria, e dal giorno di chiusura del conto, nella diversa ipotesi di versamento avente natura ripristinatoria. Ciò posto, su chi ricade l’onere di provare la natura solutoria o ripristinatoria del versamento ai fini dell’esatta individuazione del dies a quo del termine prescrizionale?