La banca ha l’onere di allegare non solo il decorso del termine prescrizionale ma anche la natura solutoria delle rimesse

Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 24 maggio 2018, n. 12977

L'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Infatti, nell'anzidetta ipotesi ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizionale del diritto alla ripetizione, giacché il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del solvens con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'accipiens. Grava sulla banca, a fronte di un rapporto di conto corrente con apertura di credito, l'onere di allegare, ai fini dell'ammissibilità dell'eccezione di prescrizione - e poi di provare, ai fini della fondatezza dell'eccezione, - non solo il mero decorso del tempo, ma anche l'ulteriore circostanza dell'avvenuto superamento, ad opera del cliente, del limite dell'affidamento. Tale attività di allegazione, per quanto "attenuata" nella relativa deduzione (e, cioè, senza la necessità di un'allegazione analitica delle rimesse ritenute solutorie), deve, però, comunque recare un grado di specificità tale da consentire alla controparte un adeguato esercizio di difesa sul punto, e, in mancanza, la relativa eccezione deve essere respinta, in quanto genericamente formulata (prima che infondata).

La valida stipulazione di un contratto bancario non esige la sottoscrizione da parte della banca

Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 4 giugno 2018, n. 14243

In tema di contratti bancari soggetti alla disciplina di cui all'art. 117 d.lgs. n. 385/1993, la valida stipula del contratto non esige la sottoscrizione del documento contrattuale da parte della banca, il cui consenso si può desumere alla stregua di atti o comportamenti alla stessa riconducibili, sicché la conclusione del negozio non deve necessariamente farsi risalire al momento in cui la scrittura privata che lo documenta, recante la sottoscrizione del solo cliente, sia prodotta in giudizio da parte della banca stessa.

La responsabilità della banca negoziatrice per avere consentito l’incasso di un assegno bancario non trasferibile, a persona diversa dal beneficiario, ha natura contrattuale

Cass. Civ., Sez. Un., sentenza 21 maggio 2018, n. 12477

La responsabilità della banca negoziatrice per avere consentito, in violazione delle specifiche regole poste dall’art. 43 legge assegni (r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736), l’incasso di un assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilità, a persona diversa dal beneficiario del titolo, ha – nei confronti di tutti i soggetti nel cui interesse quelle regole sono dettate e che, per la violazione di esse, abbiano sofferto un danno – natura contrattuale, avendo la banca un obbligo professionale di protezione (obbligo preesistente, specifico e volontariamente assunto), operante nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine della sottostante operazione, di far sì che il titolo stesso sia introdotto nel circuito di pagamento bancario in conformità alle regole che ne presidiano la circolazione e l’incasso.

Responsabilità dell’intermediario finanziario: la liquidazione equitativa del danno non surroga la prova dell’an debeatur

Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 14 maggio 2018, n. 11698

L'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile provare il danno nel suo preciso ammontare, sicché grava sulla parte interessata l'onere di provare non solo l'an debeatur del diritto al risarcimento, ove sia stato contestato o non debba ritenersi in re ipsa, ma anche ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno e di cui possa ragionevolmente disporre nonostante la riconosciuta difficoltà, sì da consentire al giudice il concreto esercizio del potere di liquidazione in via equitativa, che ha la sola funzione di colmare le lacune insuperabili ai fini della precisa determinazione del danno stesso (conf. Cass., n. 127/16; Cass., n. 4534/17).

L’inadeguatezza dell’investimento fa presumere il nesso causale tra l’inadempimento e il danno

Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 11 maggio 2018, n. 11544

In materia di intermediazione finanziaria, gli obblighi d'informazione che gravano sull'intermediario, dal cui inadempimento consegue in via presuntiva l'accertamento del nesso di causalità del danno subito dall'investitore, impongono la comunicazione di tutte le notizie conoscibili in base alla necessaria diligenza professionale e l'indicazione, in modo puntuale, di tutte le specifiche ragioni idonee a rendere un'operazione inadeguata rispetto al profilo di rischio dell'investitore, ivi comprese quelle attinenti al rischio di "default" dell'emittente con conseguente mancato rimborso del capitale investito, in quanto tali informazioni costituiscono reali fattori per decidere, in modo effettivamente consapevole, se investire o meno (conf. Cass., n. 12544/17).

Ai fini della valutazione di adeguatezza di tali informazioni, nonché delle omissioni in esse ravvisabili, non rileva che il cliente abbia dichiarato, in sede di stipula del contratto quadro di investimento, di possedere un'esperienza "alta" con riferimento ai prodotti finanziari da acquistare ed un'elevata propensione al rischio, né che egli si sia eventualmente rifiutato di dare indicazioni sulla propria situazione patrimoniale (conf. Cass., n. 18702/16).

Polizze vita: qualora manchi la garanzia di restituzione del capitale il contratto non ha natura assicurativa, ma di investimento

Cass. Civ., Sez. III, ordinanza 30 aprile 2018, n. 10333

In materia di polizze vita, ove non sia contrattualmente prevista la garanzia di restituzione del capitale, il prodotto oggetto dell’intermediazione deve essere considerato un vero e proprio investimento finanziario da parte di coloro che figurano come assicurati. Ne discende l’applicabilità del T.U.F. e del Regolamento Consob.

La presentazione dell’istanza di insinuazione al passivo fallimentare determina l’interruzione, con effetti permanenti, della prescrizione del credito

Cass. Civ., Sez. III, sentenza 2 marzo 2018, n. 4927

La presentazione dell'istanza di insinuazione al passivo fallimentare, equiparabile all'atto con cui si inizia un giudizio, determina, ai sensi dell'art. 2945, secondo comma cod. civ., l'interruzione della prescrizione del credito, con effetti permanenti fino alla chiusura della procedura concorsuale, anche nei confronti del condebitore solidale del fallito, ai sensi dell'art. 1310, primo comma, del codice civile. Né rileva, ai fini dell'efficacia di tale atto interruttivo, la circostanza che nei confronti del condebitore solidale del fallito il creditore abbia ottenuto un provvedimento che riconosce l'esistenza del credito con efficacia di giudicato (nella specie, decreto ingiuntivo non opposto).

La “clausola floor” è legittima e deve essere distinta dal contratto derivato “Interest Rate Floor”

Trib. Lanciano, sentenza 4 aprile 2018, n. 142

La previsione di un tasso minimo garantito a favore dell’istituto di credito (“clausola floor”) non costituisce “opzione floor”, che è strumento finanziario derivato che consente a chi lo acquista, a fronte di un premio da versare, di porre un limite alla variabilità in discesa di un determinato indice o di un prezzo, ricevendo la differenza che alla scadenza/alle scadenze contrattuali si manifesta tra l’indice/prezzo di riferimento ed il limite fissato.

La responsabilità solidale del socio per i debiti di società in nome collettivo

Cass. Civ., Sez. V, ordinanza 14 marzo 2018, n. 6282; Cass. Civ., Sez. V, ordinanza 16 marzo 2018, n. 6531

La responsabilità solidale ed illimitata del socio, prevista dall'art. 2291 c.c. per i debiti della società in nome collettivo, opera, in assenza di un'espressa previsione derogativa, anche per i rapporti tributari, con riguardo alle obbligazioni dagli stessi derivanti, così che egli, pur privo della qualità di obbligato, e come tale estraneo agli atti impositivi rivolti alla formazione del titolo nei confronti della società, resta sottoposto, a seguito dell'iscrizione a ruolo a carico di quest'ultima, all'esazione del debito, alla condizione, posta dall'art. 2304 c.c., che il creditore non abbia potuto soddisfarsi sul patrimonio della società. Pertanto, una volta escusso inutilmente il patrimonio sociale, legittimamente può essere chiamato a rispondere il socio, senza che risulti necessaria la notificazione dell'avviso di accertamento, rimasto inoppugnato, e addirittura neppure della cartella di pagamento, rimasta inadempiuta, risultando sufficiente la notificazione del solo avviso di mora, che assumerebbe in tal caso la funzione secondaria di atto equivalente a quelli d'imposizione, oltre a quella primaria di atto equivalente al precetto nell'esecuzione forzata, con la conseguenza che contro di esso il socio può ricorrere ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, ultimo periodo, impugnando congiuntamente gli atti presupposti.
Secondo consolidata giurisprudenza, ove si faccia valere la responsabilità solidale dei soci per debiti propri della società o dell'associazione, non ricorre un'ipotesi di litisconsorzio necessario, in quanto l'accertamento concerne unicamente l'ente, mentre l'obbligazione gravante sul socio deriva ex lege dall'art. 2291 c.c.; in tema di accertamento ai fini IRAP e IVA a carico di una società di persone, si deve escludere la configurabilità di un'ipotesi di litisconsorzio necessario, atteso che ogni singolo socio, unito agli altri dal vincolo di solidarietà tributaria, è singolarmente soggetto ai poteri di accertamento e riscossione dell'amministrazione finanziaria, senza che sussista un'unica fattispecie costitutiva dell'obbligazione dedotta nell'atto autoritativo impugnato.

La conoscenza del mercato finanziario da parte del cliente non esclude gli obblighi informativi a carico dell’intermediario

Cass. Civ., Sez. III, ordinanza 19 aprile 2018, n. 9638

Ai fini dell’accertamento della responsabilità della Banca, rea di non aver informato l’investitore in ordine alle caratteristiche del prodotto finanziario acquistato, sia l’adeguatezza al profilo di rischio del cliente, sia la buona conoscenza del mercato finanziario da parte sua sono totalmente privi di valore inferenziale quanto alla circostanza che il cliente stesso, se informato, avrebbe comunque proceduto all’acquisto.