La responsabilità solidale del socio per i debiti di società in nome collettivo
La responsabilità solidale ed illimitata del socio, prevista dall'art. 2291 c.c. per i debiti della società in nome collettivo, opera, in assenza di un'espressa previsione derogativa, anche per i rapporti tributari, con riguardo alle obbligazioni dagli stessi derivanti, così che egli, pur privo della qualità di obbligato, e come tale estraneo agli atti impositivi rivolti alla formazione del titolo nei confronti della società, resta sottoposto, a seguito dell'iscrizione a ruolo a carico di quest'ultima, all'esazione del debito, alla condizione, posta dall'art. 2304 c.c., che il creditore non abbia potuto soddisfarsi sul patrimonio della società. Pertanto, una volta escusso inutilmente il patrimonio sociale, legittimamente può essere chiamato a rispondere il socio, senza che risulti necessaria la notificazione dell'avviso di accertamento, rimasto inoppugnato, e addirittura neppure della cartella di pagamento, rimasta inadempiuta, risultando sufficiente la notificazione del solo avviso di mora, che assumerebbe in tal caso la funzione secondaria di atto equivalente a quelli d'imposizione, oltre a quella primaria di atto equivalente al precetto nell'esecuzione forzata, con la conseguenza che contro di esso il socio può ricorrere ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, ultimo periodo, impugnando congiuntamente gli atti presupposti.
Secondo consolidata giurisprudenza, ove si faccia valere la responsabilità solidale dei soci per debiti propri della società o dell'associazione, non ricorre un'ipotesi di litisconsorzio necessario, in quanto l'accertamento concerne unicamente l'ente, mentre l'obbligazione gravante sul socio deriva ex lege dall'art. 2291 c.c.; in tema di accertamento ai fini IRAP e IVA a carico di una società di persone, si deve escludere la configurabilità di un'ipotesi di litisconsorzio necessario, atteso che ogni singolo socio, unito agli altri dal vincolo di solidarietà tributaria, è singolarmente soggetto ai poteri di accertamento e riscossione dell'amministrazione finanziaria, senza che sussista un'unica fattispecie costitutiva dell'obbligazione dedotta nell'atto autoritativo impugnato.
La responsabilità solidale, illimitata e sussidiaria del socio per i debiti della società in nome collettivo si estende anche alle obbligazioni derivanti da rapporti tributari. La fase di accertamento e di formazione del titolo concerne unicamente l’ente, mentre l’obbligazione gravante sul socio deriva ex lege dall’art. 2291 c.c. Ne consegue che il socio è sottoposto all’esazione del debito, a seguito dell’iscrizione a ruolo nei confronti della società e dell’inutile escussione del patrimonio sociale ex art. 2304 c.c., senza che sia necessaria la previa notifica dell’avviso di accertamento o della successiva cartella di pagamento, essendo sufficiente la notificazione del solo avviso di mora, che ha la funzione, oltre che di precetto, di atto impositivo, e può essere impugnato congiuntamente agli atti presupposti, ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. Resta salva la facoltà del socio di autonoma impugnazione degli atti di accertamento ed impositivi destinati alla società, se tali atti siano stati a lui notificati proprio al fine di provocarne l’impugnazione diretta, dovendosi peraltro escludere che, nel relativo giudizio, sia configurabile un’ipotesi di litisconsorzio necessario, atteso che ogni singolo socio, unito agli altri dal vincolo di solidarietà tributaria, è soggetto ai poteri di accertamento e riscossione dell’amministrazione finanziaria, senza che sussista un’unica fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato.
Giusy Gangitano