Responsabilità medica – Violazione del dovere di informazione – Nascita indesiderata
Il comportamento dello specialista di fiducia ginecologo che a fronte di una, per quanto rara, alterazione cromosomica del feto rinvii per più dettagliate informazioni la paziente non ad uno specialista della alterazione stessa, ai fini di una informazione di maggiore competenza dopo la propria informazione generale sulle ricadute della alterazione cromosomica, ma a soggetto non maggiormente specializzato e neppure legato alla paziente da un pregresso rapporto di fiducia, come il laboratorio di analisi, non integra un idoneo assolvimento dei doveri di informazione e non libera il professionista dalla sua responsabilità per mancata formazione di un consenso informato. Allo stesso modo il dovere di informazione del laboratorio specialistico di diagnostica non si arresta alla verifica della anomalia, ma, a specifica richiesta della paziente, importa la necessità di soddisfare le sue richieste di informazioni anche in relazione alle più probabili conseguenze di tali anomalie.