Circolazione stradale – Assistenza stragiudiziale – Danno emergente – Non risarcibile se ritenuta attività superflua

Corte di Cassazione, sezione terza civile, sentenza 13 aprile 2017, n. 9548 (pres. Chiarini – rel. Rubino)

In caso di sinistro stradale, qualora il danneggiato abbia fatto ricorso all’assistenza di uno studio di consulenza infortunistica stradale ai fini dell’attività stragiudiziale diretta a richiedere il risarcimento del danno asseritamente sofferto al responsabile ed al suo assicuratore, nel successivo giudizio instaurato per ottenere il risarcimento del danno, la configurabilità della spesa sostenuta per avvalersi di detta assistenza come danno emergente va valutata considerando, in relazione all’esito della lite sul punto, se la spesa sia stata necessitata e giustificata in funzione dell’attività di esercizio stragiudiziale del diritto al risarcimento.

Randagismo – Oneri probatori a carico del danneggiato

Corte di Cassazione, sezione terza, ordinanza 31 luglio 2017, n. 18954 (pres. Spirito – rel. Tatangelo)

La responsabilità per i danni causati da animali randagi deve ritenersi disciplinata dalle regole generali di cui all’art. 2043 c.c. e non dalle regole di cui all’art. 2052 c.c.; non è quindi possibile riconoscere una siffatta responsabilità semplicemente sulla base della individuazione dell’ente cui le leggi nazionali e regionali affidano in generale il compito di controllo e gestione del fenomeno del randagismo e neanche quello più specifico di provvedere alla cattura e alla custodia degli animali randagi, occorrendo la puntuale allegazione e la prova, il cui onere spetta all’attore danneggiato in base ai principi sulla causalità omissiva, al mancato adempimento di tale condotta obbligatoria (ad esempio perché vi erano state specifiche segnalazioni della presenza abituale dell’animale in un determinato luogo, rientrante nel territorio di competenza dell’ente preposto, e ciò nonostante quest’ultimo non si era adeguatamente attivato per la sua cattura).

Danni punitivi – Riconoscimento di sentente straniere – Astrattamente ammissibile

Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza 5 luglio 2017, n. 16601(pres. Amoroso – rel. D’Ascola)

Nel vigente ordinamento, alla responsabilità civile non è assegnato solo il compito di restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subito la lesione, poiché sono interne al sistema la funzione di deterrenza e quella sanzionatoria del responsabile civile. Non è quindi ontologicamente incompatibile con l’ordinamento italiano l’istituto di origine statunitense dei risarcimenti punitivi. Il riconoscimento di una sentenza straniera che contenga una pronuncia di tal genere deve però corrispondere alla condizione che essa sia stata resa nell’ordinamento straniero su basi normative che garantiscano la tipicità delle ipotesi di condanna, la prevedibilità della stessa ed i limiti quantitativi, dovendosi avere riguardo, in sede di delibazione, unicamente agli effetti dell’atto straniero e alla loro compatibilità con l’ordine pubblico.

Art. 2051 c.c. – Danni da cose in custodia – Caso fortuito – Cartello stradale presente sulla carreggiata

Giudice di Pace di Messina, sentenza 10 agosto 2017, n. 1790 (g. I. Bonfiglio)

La responsabilità per i danni cagionata da cose in custodia, di cui all’art. 2051 c.c., opera anche per la P.A., in relazione ai beni demaniali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo l’amministrazione liberata dalla medesima responsabilità ove dimostri che l’evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l’intervento riparatore dell’ente custode.

Art. 2051 c.c. – Danni da cose in custodia – Caso fortuito – Abbandono di oggetti pericolosi

Giudice di Pace di Messina, sentenza 30 giugno 2017, n. 1530 (g. F. Starvaggi)

Il caso fortuito è configurabile in quelle situazioni di pericolo provocate dagli stessi utenti o da una repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa che, nonostante l’attività di controllo e diligenza impiegata per garantire un intervento tempestivo, non possa essere rimossa o segnalata, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere. In particolare, nel caso di danno riconducibile a cause estrinseche create da terzi, come l’abbandono di oggetti pericolosi sulla pubblica via, l’ente proprietario custode della cosa risponde soltanto se il danno si verifichi dopo il decorso del tempo necessario affinché l’ente possa intervenire e rimuovere l’ostacolo. Pertanto, l’emergere dell’agente dannoso può considerarsi fortuito finché non sia trascorso il tempo ragionevolmente sufficiente perché il custode acquisisca conoscenza del pericolo venutosi a creare e possa intervenire per eliminarlo.

Clausola claims made – Polizza per la responsabilità civile professionale – Giudizio di meritevolezza

Cassazione Civile, sezione terza, sentenza 28 aprile 2017, n. 10506 (pres. Travaglino – rel. Rossetti)
Cassazione Civile, sezione terza, sentenza 28 aprile 2017, n. 10509 (pres. Travaglino – rel. Rossetti)

La clausola cd. claim’s made, inserita in un contratto di assicurazione della responsabilità civile da un’azienda ospedaliera, per effetto della quale la copertura esclusiva è prestata solo se tanto il danno causato dall’assicurato, quanto la richiesta di risarcimento formulata dal terzo, avvengano nel periodo di durata dell’assicurazione, è un patto atipico immeritevole di tutela ai sensi dell’art. 1322, comma secondo, c.c., in quanto realizza un ingiusto e sproporzionato vantaggio dell’assicuratore, e pone l’assicurato in una condizione di indeterminata e non controllabile soggezione.

Giudizio di appello – Costituzione con copia dell’atto di citazione (c.d. velina) – Nullità sanabile – Improcedibilità – Esclusa

Cassazione Civile, sezione terza civile, sentenza 10 gennaio 2017, n. 238 (pres. Chiarini – rel. Armano)

La tempestiva costituzione dell’appellante con la copia dell’atto ci citazione (cd. velina) in luogo dell’originale non determina l’improcedibilità del gravame ai sensi dell’art. 348, comma 1, c.p.c., ma integra una nullità per inosservanza delle forme indicate dall’art. 165 c.p.c., sanabile, anche su rilievo del giudice, entro l’udienza di comparizione di cui all’art. 350, comma 2, c.p.c., mediante deposito dell’originale da parte dell’appellante.

Deposito telematico atti endoprocedimentali

Tribunale di Cosenza, sezione prima, ordinanza del 10 gennaio 2017 (Camera di Consiglio – pres. Lento)

Ove il reclamo (nel caso di specie, avverso l’ordinanza che dispone il sequestro conservativo ante causam) sia stato depositato in forma cartacea nel termine all’uopo imposto da codice di rito ed abbia consentito la regolare instaurazione del contraddittorio, in assenza di una disposizione che sanzioni espressamente la modalità alternativa di deposito telematico, ed in ossequio al principio del raggiungimento dello scopo, che permea il sistema processualcivilistico, la violazione della disposizione di cui all’art. 16 bis del D.L. n. 179/2012 non può essere sanzionata con la massima censura caducatoria.

Servizi di posta privata – Esclusa la certezza della data di ricezione

Corte di Cassazione, sezione prima civile, sentenza 22 dicembre 2016, n. 26778 (pres. - rel. Bernabai)

Tutti i fornitori di servizi postali possono eseguire invii postali, cioè curare la trasmissione della corrispondenza – fatta eccezione per gli atti giudiziari –, ma l’eventuale timbro datario apposto sul plico consegnato dal mittente non può valere a rendere certa la data di ricezione, trattandosi di una attività d’impresa resa da un soggetto privato, il cui personale dipendente non risulta munito di poteri pubblicistici di certificazione della data di ricezione della corrispondenza trattata.

Sinistro stradale – Pedone – Condotta imprevedibile e anormale – Onere probatorio – Risarcimento escluso

Corte di Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 22 febbraio 2017, n. 4551 (pres. Amendola – rel. Scoditti)

In materia di responsabilità civile da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, in caso di investimento di pedone la responsabilità del conducente è esclusa quando risulti provato che non vi era da parte di quest’ultimo alcuna possibilità di prevenire l’evento, situazione questa ricorrente allorchè il pedone tenga una condotta imprevedibile e anormale, sicché l’automobilista si trovi nell’oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti. Tanto si verifica quando il pedone appare all’improvviso sulla traiettoria del veicolo che procede regolarmente sulla strada, rispettando tutte le norme della circolazione stradale e quelle di comune prudenza e diligenza incidenti con nesso di causalità sul sinistro.