La conoscenza del mercato finanziario da parte del cliente non esclude gli obblighi informativi a carico dell’intermediario
Ai fini dell’accertamento della responsabilità della Banca, rea di non aver informato l’investitore in ordine alle caratteristiche del prodotto finanziario acquistato, sia l’adeguatezza al profilo di rischio del cliente, sia la buona conoscenza del mercato finanziario da parte sua sono totalmente privi di valore inferenziale quanto alla circostanza che il cliente stesso, se informato, avrebbe comunque proceduto all’acquisto.