Art. 2051 c.c. – Danni da cose in custodia – Caso fortuito – Cartello stradale presente sulla carreggiata
La responsabilità per i danni cagionata da cose in custodia, di cui all’art. 2051 c.c., opera anche per la P.A., in relazione ai beni demaniali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo l’amministrazione liberata dalla medesima responsabilità ove dimostri che l’evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l’intervento riparatore dell’ente custode.
Nel caso di specie, è stata esclusa per caso fortuito la responsabilità del Consorzio per le Austrade Siciliane per i danni occorsi a causa di un segnale mobile che durante la marcia si era incastrato nella mascherina dell’auto.
Ciò in quanto i tecnici del CAS erano già stati avvisati del segnale stradale abbattuto da un veicolo in transito una decina di minuti prima che si verificasse il sinistro, e si stavano dirigendo sul posto per rimuoverlo, tant’è che sono giunti sui luoghi dieci minuti più tardi rispetto all’evento dannoso.
Peraltro – rileva il decidente – se la presenza del segnale sulla carreggiata non fosse stato un evento estemporaneo il centro radio, con una probabilità molto vicina alla certezza, avrebbe accertato altri incidenti prima di quello occorso all’attrice, mentre dalla disamina delle precedenti chiamate al centro radio non sono state registrate segnalazioni di un cartello giacente sulla carreggiata.