24 Agosto 2017

Art. 2051 c.c. – Danni da cose in custodia – Caso fortuito – Abbandono di oggetti pericolosi

Giudice di Pace di Messina, sentenza 30 giugno 2017, n. 1530 (g. F. Starvaggi)
Il caso fortuito è configurabile in quelle situazioni di pericolo provocate dagli stessi utenti o da una repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa che, nonostante l’attività di controllo e diligenza impiegata per garantire un intervento tempestivo, non possa essere rimossa o segnalata, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere. In particolare, nel caso di danno riconducibile a cause estrinseche create da terzi, come l’abbandono di oggetti pericolosi sulla pubblica via, l’ente proprietario custode della cosa risponde soltanto se il danno si verifichi dopo il decorso del tempo necessario affinché l’ente possa intervenire e rimuovere l’ostacolo. Pertanto, l’emergere dell’agente dannoso può considerarsi fortuito finché non sia trascorso il tempo ragionevolmente sufficiente perché il custode acquisisca conoscenza del pericolo venutosi a creare e possa intervenire per eliminarlo.

Nel caso di specie, che riguarda una richiesta di risarcimento danni al mezzo causati dalla presenza sulla carreggiata stradale di alcune reti metalliche, viene esclusa la responsabilità del Consorzio Autostradale, risultando la prova della riconducibilità del danno all’esistenza del caso fortuito.
L’occorso, infatti, si è verificato in quel breve lasso di tempo (inferiore a trenta minuti) necessario affinché l’ente potesse intervenire per rimuovere il pericolo, così come risultava dalla documentazione del Centro Radio e dal verbale di intervento della Polizia, secondo cui l’ente aveva provveduto prontamente e con diversi interventi a rimuovere tutti i detriti, persi in precedenza da un veicolo in transito, presenti sulla carreggiata.