06 Luglio 2017

Servizi di posta privata – Esclusa la certezza della data di ricezione

Corte di Cassazione, sezione prima civile, sentenza 22 dicembre 2016, n. 26778 (pres. - rel. Bernabai)
Tutti i fornitori di servizi postali possono eseguire invii postali, cioè curare la trasmissione della corrispondenza – fatta eccezione per gli atti giudiziari –, ma l’eventuale timbro datario apposto sul plico consegnato dal mittente non può valere a rendere certa la data di ricezione, trattandosi di una attività d’impresa resa da un soggetto privato, il cui personale dipendente non risulta munito di poteri pubblicistici di certificazione della data di ricezione della corrispondenza trattata.

La Suprema Corte ritiene che il timbro apposto dal gestore di un servizio di posta privata non sia idoneo a conferire data certa alle missive sulle quali risulta apposto, in quanto solo le persone addette al “servizio postale universale”, id est all’organismo che fornisce l’intero servizio postale su tutto il territorio nazionale – oggi Poste Italiane s.p.a. –, cui sono affidati in via esclusiva i servizi inerenti le notificazioni o le comunicazioni di atti a mezzo posta, connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, sono considerati pubblici ufficiali ovvero incaricati di pubblico servizio, sicché i timbri postali apposti dai predetti sulla scrittura da spedire devono considerarsi equivalenti ad una attestazione autentica che il documento è stato inviato nel giorno in cui essa è stata eseguita.
Nel caso di specie, il timbro datario apposto su talune lettere da una società privata, che aveva curato l’inoltro della corrispondenza fra il ricorrente e un terzo, non è stato ritenuto inidoneo a dimostrare, ai sensi del primo comma dell’art. 2704 c.c., la certezza della data di formazione di tali atti nei confronti del curatore fallimentare, non trattandosi di un fatto equipollente a quelli richiamati in via esemplificativa dalla cennata norma, cioè di una circostanza oggettiva, esterna alle parti, idonea a stabilire in modo ugualmente certo quando fosse stato formato il documento.