L’inadempimento dell’intermediario può giustificare la risoluzione anche dei singoli ordini di investimento
In materia di compravendita di strumenti finanziari, l'investitore, a seguito dell'inadempimento dell'intermediario ai propri obblighi di informazione, imposti dalla normativa di legge e di regolamento Consob e derivanti dalla stipula del cd. contratto quadro, può domandare la risoluzione non solo di quest'ultimo ma anche dei singoli ordini di investimento - aventi natura negoziale e tra loro distinti e autonomi - quando il relativo inadempimento sia di non scarsa importanza”. (Cass. 23 maggio 2017, n. 12937).
La diversa incidenza che può avere l'inadempimento degli obblighi d'informazione posti a carico degli intermediari finanziari, ove sia collocabile, rispettivamente, in epoca antecedente o successiva rispetto alle operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del "contratto quadro", può condurre, a seconda dei casi, alla risoluzione dell'intero rapporto ovvero soltanto di quelli derivanti dai singoli ordini impartiti alla banca.
Il mancato rispetto, da parte dell’intermediario finanziario, degli obblighi informativi sullo stesso ricadenti, rileva ai fini della risoluzione e del contratto-quadro e dei singoli ordini di investimento, quali atti esecutivi dell’accordo di intermediazione.
La Corte di Cassazione invita il giudice di merito a considerare, nel caso specifico, la rilevanza che l’inadempimento imputato all’intermediario possa avere sui singoli ordini di investimento; infatti, la violazione degli obblighi informativi può essere tale da minare l’equilibrio dell’intero contratto o dei soli ordini di investimento. L’investitore è libero di decidere se chiedere la risoluzione dell’intero contratto-quadro o, anche, dei singoli ordini di investimento, a seconda che l’inadempimento sia tanto grave da incidere sull’interesse al mantenimento dell’intero rapporto contrattuale.
Tale valutazione, in base alla disciplina codicistica della risoluzione, può essere fatta unicamente dalla parte non inadempiente, ossia dall’investitore, tanto è vero che “qualora il contraente inadempiente (nel caso di specie l’intermediario) potesse opporre a quello non inadempiente (l’investitore) la necessità della risoluzione totale, verrebbe illegittimamente a spostarsi la facoltà di scelta, di cui all’art. 1453 c.c., dalla parte adempiente a quella inadempiente o ad alterarsi la stessa portata della disposizione normativa” (Cass. Civ., Sez. I, 23 maggio 2017, n. 12937, in banche dati Le leggi d’Italia, da cui è tratta la massima citata).
Rosalia Calandrino