18 Giugno 2019

Il trust familiare è atto a titolo gratuito, revocabile ex art. 2901 c.c.

Cass. Civ., Sez. III, ordinanza 4 aprile 2019, n. 9320
"Il negozio istitutivo di un trust, per considerarsi a titolo oneroso, deve essere posto in adempimento di un obbligo e dietro pagamento di un corrispettivo. Tanto si verifica, ad es., nei c.d. trust di garanzia, che sono istituiti da un debitore in seguito ad un accordo con i propri creditori. Al contrario, se il trust viene posto in essere in virtù di una spontanea determinazione volitiva del disponente e in mancanza di un vantaggio patrimoniale, l'atto costitutivo del trust deve essere considerato a titolo gratuito, come per l'appunto si verifica nel caso di trust familiare in esame (nel quale il disponente rivestiva anche la qualità di beneficiario). In ogni caso l'onerosità dell'atto di disposizione patrimoniale non può essere posta in relazione all'eventuale compenso stabilito per l'opera del trustee, in quanto l'onerosità dell'incarico affidato a quest'ultimo attiene (non al rapporto di trust, ma) all'eventuale remunerazione per il mandato conferito. Onerosità e gratuità vanno poste in relazione all'interesse che qualifica il rapporto di trust (che è quello del beneficiario)”.

Il principio di diritto affermato dalla Suprema Corte di Cassazione consente di approfondire il tema della revocabilità degli atti istitutivi di trust.

Questione dirimente è rappresentata dalla natura onerosa o gratuita dell’operazione contrattuale in esame, dal momento che la tutela riconosciuta dall’art. 2901 c.c. alle istanze creditorie si struttura in maniera diversa a seconda della natura dell’atto dispositivo posto in essere dal debitore.

Basti ricordare, infatti, che soltanto nell’ipotesi in cui l’atto abbia natura onerosa sarà necessario verificare la mala fede del terzo, ossia la consapevolezza di arrecare pregiudizio al creditore.

La natura onerosa o gratuita del trust deve essere posta in relazione all’interesse che giustifica l’operazione negoziale; in particolare, il trust deve considerarsi a titolo oneroso ove concluso in adempimento di un obbligo o dietro pagamento di un corrispettivo, come nel caso in cui il trust assolva una funzione di garanzia per l’adempimento di preesistenti obbligazioni.

L’onerosità del trust, invece, non può farsi discendere dalla pattuizione di un compenso per l’attività del trustee, dal momento che la previsione di un corrispettivo, in tal caso, attiene al rapporto di mandato e non al trust in quanto tale.

Nel caso di specie si trattava di un trust familiare nel quale il disponente rivestiva anche la posizione di beneficiario e il cui fine era quello di garantire il mantenimento del tenore di vita esistente al momento di conclusione dell’atto dispositivo. Ne discendeva la natura gratuita del trust.

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