11 Giugno 2019

Gli interessi di mora superiori al tasso soglia dell’usura non sono usurari

Trib. Milano, Sez. VI, sentenza 1 aprile 2019, n. 3207
"In mancanza di rilevazione di un TEGM specifico per la quantificazione degli interessi moratori non è possibile valutare in termini oggettivi l’usurarietà degli stessi. Rimedio fruibile in caso di interessi moratori “sproporzionati” è rappresentato dalla riduzione ad equità della penale eccessiva, ai sensi dell’art. 1384 c.c.”

Nella valutazione di usurarietà degli interessi pattuiti, secondo l’indirizzo seguito dalla sentenza in commento, non può tenersi conto anche degli interessi di mora; infatti, l’art. 1815 c.c. farebbe riferimento esclusivo agli interessi corrispettivi, che costituiscono remunerazione pattuita per l’attuazione del programma contrattuale, differentemente dagli interessi di mora, tesi a consentire il risarcimento del danno discendente dal ritardo nell’adempimento e che, in quanto tali, non sarebbero presi in considerazione dalla norma citata.

La previsione di cui all’art. 644 c.p., nel disciplinare il reato di usura, rinvia agli interessi dati o promessi in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità e, pertanto, troverebbe giustificazione la limitazione ai soli interessi corrispettivi del giudizio di usurarietà.

Anche a volere ritenere che entrambe le tipologie di interessi possano assumere rilevanza nel giudizio di usurarietà, risulterebbe impossibile una vaglio di natura oggettiva degli interessi moratori, dal momento che manca un obiettivo termine di paragone.

Il tasso soglia calcolato dalla Banca d’Italia ai sensi dell’art. 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108 si fonda su rilevazioni statistiche condotte con riferimento esclusivo agli interessi corrispettivi e non anche a quelli di mora; ne discende – a detta della decisione in esame – “l’inammissibilità del confronto degli interessi di mora con il tasso soglia, trattandosi di elementi del tutto disomogenei”.

L’esclusa rilevanza dei tassi di mora ai fini del giudizio di usurarietà non impedisce però l’applicabilità di un rimedio in grado di arginare e limitare la sproporzione degli stessi, quale è la riduzione della penale eccessiva (art. 1384 c.c.).