Trasporto illegittimo su ciclomotore – Concorso di colpa del danneggiato trasportato minore
E' innegabile che il trasporto di passeggero su ciclomotore comporti necessariamente una maggiore instabilità del veicolo sia in relazione alla tenuta di marcia che con riferimento all'eventuale necessità di eseguire una manovra di emergenza, con conseguente maggiore esposizione alle conseguenze negative di un impatto violento con altro veicolo. Deve, pertanto, ritenersi che la presenza di un trasportato su motoveicolo non omologato per il traporto di un secondo passeggero sia idoneo a concorrere nella causazione dell'incidente e ad aggravarne le conseguenze, in quanto la struttura del telaio, la potenza dell'impianto frenante, la stabilità del mezzo e la possibilità di controllo di esso da parte del suo conducente restano irrimediabilmente compromesse dalla presenza del terzo passeggero (nel caso di specie, è stato attribuito un concorso di colpa al danneggiato trasportato nella misura del 25%).
Allorquando la vittima di un fatto illecito abbia concorso, con la propria condotta, alla produzione del danno, l’obbligo del responsabile di risarcire quest’ultimo si riduce proporzionalmente, ai sensi dell’art. 1227 c.c., comma 1, anche nel caso in cui la vittima fosse incapace di intendere e di volere, in quanto l’espressione “fatto colposo” che compare nel citato art. 1227, non va intesa come riferentesi all’elemento psicologico della colpa, che ha rilevanza esclusivamente ai fini di una affermazione di responsabilità, la quale presuppone l’imputabilità, ma deve intendersi come sinonimo di comportamento oggettivamente in contrasto con una regola di condotta, stabilita da norme positive e/o dettata dalla comune prudenza.
In altre parole, quando un soggetto incapace di intendere e di volere, per minore età o per altra causa, subisca un evento di danno, in conseguenza del fatto illecito altrui in concorso causale con il proprio fatto colposo, l’indagine deve essere limitata all’esistenza della causa concorrente alla produzione dell’evento dannoso, prescindendo dall’imputabilità del fatto all’incapace e dalla responsabilità di chi era tenuto a sorvegliarlo, ed il risarcimento al danneggiato incapace è dovuto dal terzo danneggiante solo nella misura in cui l’evento possa farsi risalire a colpa di lui, con l’esclusione della parte di danno ascrivibile al comportamento dello stesso danneggiato.