14 Giugno 2019

La documentazione bancaria può essere richiesta dal correntista per la prima volta durante il processo, anche in mancanza di previa istanza ex art. 119 TUB

Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza 8 febbraio 2019, n. 3875
“L'esibizione di documenti non può essere chiesta, ai sensi dell'art. 210 cod. proc. civ. a fini meramente esplorativi»; tuttavia, nel caso in cui «non sia contestata l'applicazione al rapporto di conto corrente di interessi ultralegali non pattuiti nelle forme di legge, nonché l'applicazione della capitalizzazione trimestrale», «non può mettersi in dubbio l'esistenza di un conto corrente, non contestato dalla Banca e dunque l'esistenza della documentazione relativa alla sua gestione». In ragione dei contenuti propri della norma dell'art. 119 comma 4 T.U.B., il «correntista ha diritto di ottenere dalla Banca il rendiconto, anche in sede giudiziaria, fornendo la sola prova dell'esistenza del rapporto contrattuale» (Cass., n. 21472/2017)”.

La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza in epigrafe, adotta una soluzione di particolare favore nei riguardi del cliente correntista, riconoscendogli la facoltà di richiedere l’esibizione della documentazione bancaria nelle more del giudizio, anche in mancanza di istanza ex art. 119 TUB.

A tal riguardo, si ricordi che il citato art. 119 TUB, al comma 4, dispone che: “Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell’amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione”.

Trattasi di previsione normativa che mira a proteggere il cliente della banca, consentendogli di acquisire le informazioni utili per tutelare i propri interessi; condizionare il potere di chiedere l’esibizione della documentazione bancaria al previo esercizio della facoltà di cui all’art. 119 TUB significherebbe tramutare uno strumento di tutela delle ragioni del cliente in uno strumento di penalizzazione dello stesso: “facendo transitare la richiesta di documentazione del cliente dalla figura della libera facoltà a quella, decisamente diversa, del vincolo dell’onere”.

La libertà di forma connotante l’esercizio della facoltà di cui all’art. 119 TUB, inoltre, mal si concilierebbe con la previsione di una ipotetica condizione legittimante l’ordine di esibizione di cui all’art. 210 c.p.c.

I piani di sviluppo delle due norme e, in particolar modo, dei poteri ivi contemplati, attengono ad ambiti differenti e, in quanto tali, non dialoganti tra loro sotto il profilo operativo; infatti, la facoltà di richiedere la documentazione bancaria (art. 119 TUB) attiene ai rapporti contrattuali tra banca e cliente, mentre l’ordine di esibizione è di origine giudiziale e, quindi, operante nelle more di un giudizio. La facoltà del cliente di chiedere l’esibizione della documentazione bancaria durante il giudizio non può subire condizionamenti dal mancato esercizio di una facoltà nello svolgimento del rapporto contrattuale.

Diversamente opinando si imporrebbe al cliente un onere che la legge non prevede in termini espressi, mutando la ratio di una norma, quale è l’art. 119 TUB, nata al fine di tutelare gli interessi del cliente e non allo scopo di appesantirne la posizione sostanziale e giudiziale.

Per tali ragioni la decisione in esame riconosce il diritto del correntista di ottenere il rendiconto dall’Istituto di credito, anche in sede giudiziaria, fornendo la sola prova dell’esistenza del rapporto contrattuale, prescindendo dalla previa istanza ex art. 119 TUB.