In tema di risarcimento danni derivanti dalla circolazione stradale, il caso fortuito, al pari della colpa del danneggiato o del terzo e della forza maggiore, qualora rappresenti l'unica causa che abbia determinato l'evento dannoso, fa venir meno la presunzione di colpa stabilita dall'art. 2054 cod. civ., in quanto non si può rispondere per colpa extracontrattuale di un fatto non preveduto che, secondo la comune esperienza e il normale svolgersi degli eventi, non sia neppure prevedibile. La prova del fortuito può essere fornita dal danneggiante anche a mezzo di presunzioni, purchè gravi, precise e concordanti (Cass. Civ., n.13268/2006).
Nel caso di specie, dalle risultanze istruttorie emerge che il sinistro sia stato causato da un malore del conducente, da considerarsi evento imprevedibile ed inevitabile, ricompreso nell’ipotesi del caso fortuito.