Mutuo con patti accessori di deposito o pegno irregolari – Titolo esecutivo

Cassazione Civile, Sezioni Unite, sentenza 6 marzo 2025, n. 5968 (rel. F. De Stefano)

Il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in cui la somma mutuata sia stata effettivamente, quand’anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e questi abbia assunto l’obbligazione - univoca, espressa ed incondizionata - di restituirla. Pertanto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l’erogazione dell’avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e assunzione dell’obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto.

Debito tributario – Definizione agevolata e rateizzazione – Rinuncia alla prescrizione

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza 12 dicembre 2024, n. 32030 (rel. L. Caradonna)

Il riconoscimento dell’altrui diritto, al quale l’art. 2944 cod. civ. ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, si configura senz’altro nella domanda di rateizzazione del debito proposta dal debitore, anche se corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessi all'esito di accertamenti giudiziali in corso. Infatti, se è vero che, di per sé, non può costituire acquiescenza l’avere chiesto e ottenuto, senza riserva alcuna, la rateizzazione degli importi indicati nelle cartelle di pagamento, nondimeno il riconoscimento del debito comporta in ogni caso l’interruzione del decorso del termine di prescrizione.

Resp. sanitaria – Regime anteriore L. 24/2017 – Rivalsa ASP esclusa in assenza di colpa grave del medico – CCNL

Tribunale di Ragusa, sentenza 20 febbraio 2025, n. 280 (g. G. Giampiccolo)

Con riguardo ai rapporti tra ASP e medico, in tema di azione di rivalsa nel regime anteriore alla legge n. 24 del 2017, nel rapporto interno tra la struttura sanitaria e il medico, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo deve essere ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298, comma 2, e 2055, comma 3, c.c., in quanto la struttura accetta il rischio connaturato all'utilizzazione di terzi per l'adempimento della propria obbligazione contrattuale, a meno che dimostri un'eccezionale, inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile (e oggettivamente improbabile) devianza del sanitario dal programma condiviso di tutela della salute che è oggetto dell'obbligazione (Cass. 28987/2019).

Rifusione delle spese di lite/di soccombenza/di resistenza: necessarie domande di condanna chiare e pecifiche

Cassazione Civile, sezione terza, ordinanza 16 febbraio 2024, n. 4275 (rel. M. Rossetti)

L'assicurato che, convenuto in giudizio dal terzo danneggiato, chiami in causa il proprio assicuratore per essere tenuto indenne, vanta nei confronti dell'assicuratore tre distinte ragioni di credito:
a) il diritto al rimborso delle spese di lite sostenute per la chiamata in causa; questo credito scaturisce dalla sentenza ed ha per presupposto la soccombenza reale o virtuale dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato, ex art. 91 c.p.c.;
b) il diritto alla rifusione delle spese di resistenza (cioè quelle sostenute per contrastare l'iniziativa del terzo); questo credito scaturisce dal contratto di assicurazione ed incontra il limite del quarto della somma assicurata, in eccedenza al massimale, ex art. 1917, comma terzo, c.c.;
c) il diritto alla rifusione delle spese di soccombenza (cioè quelle che l'assicurato è condannato a pagare al terzo vittorioso); questo credito scaturisce dal contratto di assicurazione ed incontra il limite del massimale, ex art. 1917, comma primo, c.c.
I tre crediti, vertendosi in materia di diritti eterodeterminati, debbono costituire oggetto di altrettante domande, e ben chiare ed univocamente formulate, con specifica indicazione anche della rispettiva causa petendi. In particolare, la domanda di condanna alla rifusione delle spese sub (a) non comporta la possibilità per il giudice di condannare l'assicuratore anche alle spese sub (b).

Trib. Catania – Protocollo di intesa per la nomina del curatore speciale e del curatore dei minori

Prot. n. 386/2025 - Protocollo di intesa per la nomina del curatore speciale e del curatore dei minori

Pubblicato il protocollo di intesa stipulato tra la Corte d'Appello di Catania, il Tribunale di Catania, il Tribunale per i minorenni di Catania e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania, per la definizione delle competenze e degli ambiti di operatività della figura del curatore speciale e del curatore dei minori d'età.

Polizza infortuni – Compensatio lucri cum damno – Nessun indennizzo senza danno

Cassazione Civile, sezione terza, ordinanza 10 febbraio 2025, n. 3429 (rel. M. Rossetti)

L'assicuratore contro gli infortuni non mortali non è tenuto al pagamento dell'indennizzo, fino alla concorrenza del risarcimento che l'assicurato ha ottenuto, per il medesimo fatto, dal terzo responsabile.
La rinuncia dell'assicuratore alla surrogazione nei diritti del terzo che ha causato il danno oggetto di copertura assicurativa è un negozio abdicativo di un diritto proprio dell'assicuratore; tale rinuncia, pertanto, non fa risorgere il capo all'assicurato il credito risarcitorio nei confronti del terzo.

Appello – Costituzione con copia analogica anziché telematica – No improcedibilità – Nullità sanabile

Cassazione Civile, sezione terza, ordinanza 12 febbraio 2025, n. 3580 (rel. S. Tassone)

La costituzione dell'appellante con il deposito di copia cartacea dell'atto di appello notificato a mezzo PEC, anziché mediante deposito telematico dell'originale, non determina l'improcedibilità del gravame, ma integra una nullità per vizio di forma, sanabile con il raggiungimento dell'atto.

Assicurazione contro gli infortuni: la polizza non opera in caso di COVID, in quanto si tratta di malattia e non di infortunio

Cassazione Civile, sezione terza, 6 febbraio 2025, n. 3016 (rel. M. Rossetti)

Va escluso l'indennizzo secondo polizza infortuni privata dell'infezione da COVID-19 contratta da un medico di medicina generale durante il periodo pandemico. Secondo le condizioni generali di polizza, infatti, l'infezione da Coronavirus costituisce una malattia, ossia una alterazione patologica dello stato di salute dell'assicurato, e non un infortunio, da intendersi quale evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna. In tale quadro interpretativo, risulta impossibile estendere all'assicurazione privata contro gli infortuni le norme e i criteri interpretativi addotti in ambito giuslavoristico. Nell'assicurazione a tutela degli infortuni il pregiudizio deve derivare da una lesione violentemente provocata ab externo; nell'assicurazione a tutela delle malattie, invece, il pregiudizio deve derivare da una alterazione patologica. Ebbene, nel caso di specie l'infezione da coronavirus deve essere sussunta alla stregua di una malattia, come tale scoperta dalla garanzia contrattuale pattuita.