Modifica organo giudicante dopo la precisazione delle conclusioni – Nullità della sentenza
Per tutelare l'esercizio del diritto di difesa, qualora venga effettuata sostituzione del giudice monocratico o di un componente del giudice collegiale dopo la precisazione delle conclusioni, si deve, pena nullità della pronuncia che ne è derivata, verificare una regressione della sequenza procedurale, ovvero convocare nuovamente le parti perché precisino di nuovo le conclusioni, il che ovviamente è tanto possibile quanto doveroso anche in un rito telematico; e il vizio che insorge qualora non si rispetti le regole genera nullità relativa, da far valere impugnando ai sensi dell'articolo 161, primo comma, c.p.c., per evitare la sanatoria che deriverebbe dal difetto di impugnazione.