Claims made – Valida la clausola con due anni di retroattività
A seguito di numerosi arresti giurisprudenziali, la Cassazione Civile a Sezioni Unite, con la sentenza n. 22437 del 24 settembre 2018, ha stabilito che il modello di assicurazione della responsabilità civile con clausole “on claims made basis”, quale deroga convenzionale all'art. 1917, co. 1, c.c., consentita dall'art. 1932 c.c., è riconducibile al tipo dell'assicurazione contro i danni e, pertanto, non è soggetto al controllo di meritevolezza di cui all'art. 1322, comma 2, c.c., ma alla verifica, ai sensi dell'art. 1322, comma 1, c.c., della rispondenza della conformazione del contratto, operata attraverso l'adozione delle suddette clausole, ai limiti imposti dalla legge.
Nel caso di specie, è valida la clausola che limita la garanzia alle richieste di risarcimento presentate per la prima volta all’assicurato nel corso del periodo di efficacia della polizza, che al contempo estende retroattivamente la copertura assicurativa ai fatti verificatisi entro i due anni antecedenti la firma del contratto, purchè denunciate durante il periodo di efficacia della garanzia. In particolare, il professionista, a fronte del pagamento del premio per un anno, risulta garantito per le condotte colpose poste in essere nel corso di tre anni, di cui due in forza dell’efficacia retroattiva della polizza, a fronte di un massimale di €. 1 milione per ciascuna delle annualità che deve ritenersi certamente rilevante e proporzionato rispetto al premio annuale versato pari ad euro 9.844,31 al netto delle imposte.
L’indagine, ai sensi dell’art. 1322, comma 1, c.c., sulla rispondenza della conformazione del contratto ai limiti imposti dalla legge (Cass. 2022 n. 12981) riguarda, innanzitutto, la causa concreta del contratto – sotto il profilo della liceità e dell’adeguatezza dell’assetto sinallagmatico rispetto agli specifici interessi perseguiti dalle parti – ma non si arresta al momento della genesi del regolamento negoziale, investendo anche la fase precontrattuale (in cui occorre verificare l’osservanza, da parte dell’impresa assicurativa, degli obblighi di informazione sul contenuto delle “claims made”) e quella dell’attuazione del rapporto (come nel caso in cui nel regolamento contrattuale “on claims made basis” vengano inserite clausole abusive), con la conseguenza che la tutela invocabile dall’assicurato può esplicarsi, in termini di effettività, su diversi piani, con attivazione dei rimedi pertinenti ai profili di volta in volta implicati.
I criteri attengono, nello specifico, all’entità del premio stabilito quale controprestazione dell’assicurato e/o alla circostanza che la previsione pattizia sia stata oggetto di specifica trattativa tra le parti e/o l’eventuale pattuizione di un periodo di efficacia retroattiva in favore dell’assicurato (cfr. Cass. civ. Sez. Unite, 24/09/2018, n. 22437; Cass. Civ., Sez. Unite, Sent. 02-12-2016, n. 24645).