Dichiarazioni inesatte o reticenti – Pregresse condizioni di salute – Annullamento contratto di assicurazione

Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 12 luglio 2025, n. 670 (g. P. Longo)

L'omessa comunicazione di una patologia come il diabete deve giudicarsi tale da aver alterato in modo decisivo il consenso dell'assicuratore comportando una modificazione sostanziale del rischio assunto, così da far presumere che l'assicuratore medesimo non avrebbe concluso il contratto se fosse stata nota la circostanza. Pertanto è legittimo il rifiuto di pagare l'indennità da parte dell'assicurazione, ai sensi dell’art.1892 c.c.
Inoltre, la domanda di annullamento del contratto deve ritenersi ritualmente spiegata dalla Compagnia atteso che “l'onere imposto dalla norma di manifestare la propria volontà di esercitare l'azione di annullamento del contratto, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto la causa dell'annullamento, non sussiste quando il sinistro si verifichi prima che l'assicuratore sia venuto a conoscenza dell'inesattezza o reticenza della dichiarazione” (Cass n. 5519/1985; n. 3165/2003; n. 11/2010; n. 12831/2014).

S.U. – Spese di lite – Liquidazione – Scaglione di riferimento/Valore indeterminabile

Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civ., sentenza 23 luglio 2025, n. 20805 (rel. M. Criscuolo)

In una causa relativa a somma di denaro (nella specie, a titolo di risarcimento di danni), qualora la domanda attrice, che contempli la richiesta di pagamento di un determinato importo, contenga anche la generica istanza "ovvero nel diverso importo che dovesse risultare dovuto in corso di causa, e/o comunque nel diverso importo che dovesse essere liquidato dal giudice con valutazione equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c." (o similare), in caso di integrale rigetto della domanda, la liquidazione delle spese di lite in favore della parte vittoriosa deve avvenire sulla base dello scaglione corrispondente alla somma specificamente indicata dall'attore, ove lo stesso attribuisca compensi superiori rispetto a quelli accordati per le cause di valore indeterminabile.

Applicazione retroattiva TUN – Rinvio pregiudiziale alla Cassazione

Tribunale di Milano, sezione decima civile, ordinanza 18 luglio 2025, n. 4915 (g. D. Spera)

Il Tribunale di Milano dispone il rinvio pregiudiziale degli atti alla Suprema Corte di Cassazione per la risoluzione delle seguenti questioni di diritto:
se, in relazione alla controversia sub judice, relativa a domanda risarcitoria di danno alla salute superiore al 9% derivante da sinistro della circolazione stradale avvenuto prima del 5.03.2025, tenuto conto della sopravvenuta emanazione del D.P.R. n. 12/2025 in vigore dal 5 marzo 2025, che ha approvato la T.U.N. (Tabella Unica Nazionale) ex art. 138 Codice delle Assicurazioni Private:
1) in conformità con gli assunti della sentenza Cass. n. 12408/2011 (poi ribaditi nella sentenza Cass. n. 10579/2021), il Giudice, per non incorrere nel vizio di violazione di legge, deve continuare ad applicare la Tabella per la liquidazione del danno non patrimoniale da lesione del bene salute approvata dall'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano (ad oggi trattasi delle Tabelle milanesi Edizione 2024), che ha acquistato una sorta di efficacia para-normativa, “quale parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 cod. civ.”;
2) oppure se, per non incorrere nel vizio di violazione di legge, il Giudice dovrà necessariamente applicare la T.U.N., avendo questa assunto, dopo l'emanazione del D.P.R. n. 12/2025, valenza, in linea generale, di nuovo parametro di conformità della valutazione equitativa del danno non patrimoniale da lesione del bene salute alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c.;
3) oppure se, con adeguata motivazione, il Giudice è libero di applicare, in tutto o in parte, la T.U.N. o la Tabella per la liquidazione del danno non patrimoniale da lesione del bene salute approvata dall'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano (Edizione 2024), in base alle peculiarità della fattispecie concreta.

PCT: tempestività del deposito si prova solo con pec di consegna – Giudizio di rinvio: per la riassunzione non serve nota di iscrizione a ruolo

Cassazione Civile, sezione terza civile, sentenza 17 giugno 2025, n. 16211 (rel. P. Gianniti)

In tema di processo telematico, ogni tentativo di deposito genera una pec di esito controlli, ma soltanto la pec di consegna - che viene rilasciata dal gestore pec del Ministero della giustizia nel momento in cui il messaggio, contenente la busta telematica, è ricevuto nella casella pec di detto ministero - contiene il messaggio di invio con relativa busta allegata. Ne consegue che, ogni qual volta sia in contestazione la tempestività del deposito di un atto, non è sufficiente allegare e produrre la pec di esito controlli, ma è necessario allegare e produrre (nel formato .msg o nel formato .eml) la pec di consegna, in quanto solo l'esame di detta pec consente di verificare che cosa e quando sia stato depositato.

In tema di giudizio di rinvio conseguente ad una pronuncia cassatoria di questa Corte, costituendo quest'ultimo un autonomo giudizio, al fine di instaurare detto nuovo autonomo giudizio con relativa costituzione in giudizio, il cancelliere è tenuto a riattivare il processo, ma l'attore in riassunzione non è tenuto ad alcun onere di deposito della nota di iscrizione a ruolo.

Assicurazione contro i danni per conto altrui – Nulla la clausola che nega legittimazione processuale all’assicurato ai fini dell’indennizzo

Corte di Cassazione, sezione terza civile, sentenza 23 giugno 2025, n. 16787 (rel. M. Rossetti)

Nell'assicurazione contro i danni per conto altrui è nulla la clausola che neghi all'assicurato - nella specie, accordandoli al solo contraente - la facoltà di partecipare alle operazioni di stima del danno e la liquidazione dell'indennizzo e, in ogni caso, il diritto di agire in giudizio per ottenere il pagamento.

Iura novit curia – Il giudice può riqualificare la domanda

Corte di Appello di Palermo, seconda sezione civile, sentenza 14 luglio 2025, n. 1087

In materia di procedimento civile, l'applicazione del principio "iura novit curia", di cui all’art. 113 co. 1 c.p.c., importa la possibilità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti ed ai rapporti dedotti in lite, nonché all'azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, potendo porre a fondamento della sua decisione princìpi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti (cfr. ex multis, Cassazione civile sez. II, 08/05/2024, n.12534).

Danni causati da cani randagi – Oneri probatori – Colpa e nesso di causalità – Comune non è legittimato passivo

Cassazione Civile, sezione terza, sentenza 23 giugno 2025, 16788 (rel. M. Rossetti)

La responsabilità della pubblica amministrazione per i danni causati da cani randagi è soggetta alle regole dell’art. 2043 c.c.; pertanto, la persona danneggiata da un cane randagio che intenda agire per il risarcimento ha l’onere di provare la colpa della pubblica amministrazione ed il nesso di causa tra questa e il danno patito. La colpa della pubblica amministrazione non può tuttavia essere desunta dal mero fatto che un cane randagio abbia causato il danno, ma esige la dimostrazione della insufficiente organizzazione del servizio di prevenzione del randagismo. Solo una volta fornita questa prova, il nesso di causa tra condotta omissiva e danno potrà ammettersi anche ricorrendo al criterio c.d. della concretizzazione del rischio (il quale è criterio di spiegazione causale, e non di accertamento della colpa), in virtù del quale il fatto stesso dell’avverarsi del rischio che la norma violata mirava a prevenire è sufficiente a dimostrare che una condotta alternativa corretta avrebbe evitato il danno.

Esclusa l’applicabilità della disciplina dell’art. 2052 c.c., la responsabilità civile per i danni causati dai cani randagi grava esclusivamente sull’ente cui le singole leggi regionali, attuative della legge quadro nazionale n. 281 del 1991, attribuiscono il compito di cattura e custodia degli stessi.

Pedone – Concorso di colpa – Responsabilità al 50% per attraversamento fuori dalle strisce

Tribunale di Sciacca, sentenza 24 giugno 2025, n. 225 (g. V. Del Rio)

Nel caso di un pedone che attraversa la strada in un tratto in curva e privo di strisce pedonali, deve concludersi per una responsabilità concorrente del sinistro occorso ascrivibile alle parti nella misura del 50% ciascuno. Nel caso di specie, può affermarsi, da un lato, la responsabilità del conducente del veicolo il quale non ha offerto elementi idonei a far ritenere superata la presunzione di colpa posta a suo carico ex art. 2054 comma 1, c.c. dimostrando di avere posto in essere tutte le cautele idonee ad evitare il danno e, in particolare, di avere compiuto una manovra di emergenza volta ad evitare l’investimento e, dall’altro, la responsabilità del pedone, considerata l’accertata condotta imprudente di quest'ultimo che attraversava in curva in un punto ove non vi sono strisce pedonali, così contribuendo al verificarsi del sinistro, con conseguente applicazione dell'art. 1227, comma 1, c.c.

FGVS – Veicolo non identificato – Oneri probatori a carico del danneggiato

Cassazione Civile, sezione terza, ordinanza 15 aprile 2025, n. 9845 (rel. P. Gianniti)

In tema di intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada (ex art. 283, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 209 del 2005), al fine di garantire il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli soggetti ad obbligo assicurativo nei casi di sinistro cagionato da veicolo non identificato, spetta comunque al danneggiato, per regola generale, l'onere di provare il fatto generatore del danno (che il sinistro è stato cagionato dal veicolo non identificato) e, cioè, dimostrare le modalità del sinistro stesso e la sua attribuibilità alla condotta dolosa o colposa, esclusiva o concorrente, del conducente dell'altro mezzo e, inoltre, che tale veicolo è rimasto sconosciuto.