Dichiarazioni inesatte o reticenti – Pregresse condizioni di salute – Annullamento contratto di assicurazione
L'omessa comunicazione di una patologia come il diabete deve giudicarsi tale da aver alterato in modo decisivo il consenso dell'assicuratore comportando una modificazione sostanziale del rischio assunto, così da far presumere che l'assicuratore medesimo non avrebbe concluso il contratto se fosse stata nota la circostanza. Pertanto è legittimo il rifiuto di pagare l'indennità da parte dell'assicurazione, ai sensi dell’art.1892 c.c.
Inoltre, la domanda di annullamento del contratto deve ritenersi ritualmente spiegata dalla Compagnia atteso che “l'onere imposto dalla norma di manifestare la propria volontà di esercitare l'azione di annullamento del contratto, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto la causa dell'annullamento, non sussiste quando il sinistro si verifichi prima che l'assicuratore sia venuto a conoscenza dell'inesattezza o reticenza della dichiarazione” (Cass n. 5519/1985; n. 3165/2003; n. 11/2010; n. 12831/2014).