28 Luglio 2025
S.U. – Spese di lite – Liquidazione – Scaglione di riferimento/Valore indeterminabile
Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civ., sentenza 23 luglio 2025, n. 20805 (rel. M. Criscuolo)
In una causa relativa a somma di denaro (nella specie, a titolo di risarcimento di danni), qualora la domanda attrice, che contempli la richiesta di pagamento di un determinato importo, contenga anche la generica istanza "ovvero nel diverso importo che dovesse risultare dovuto in corso di causa, e/o comunque nel diverso importo che dovesse essere liquidato dal giudice con valutazione equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c." (o similare), in caso di integrale rigetto della domanda, la liquidazione delle spese di lite in favore della parte vittoriosa deve avvenire sulla base dello scaglione corrispondente alla somma specificamente indicata dall'attore, ove lo stesso attribuisca compensi superiori rispetto a quelli accordati per le cause di valore indeterminabile.
Quanto alla rilevanza della dichiarazione in esame ai fini del versamento del contributo unificato, deve reputarsi che, in presenza di una specificazione della somma richiesta, il contributo unificato deve essere commisurato all’ammontare della somma specificata – ove superiore rispetto a quello previsto per le cause di valore indeterminabile (trovando in tale soluzione conferma il provvedimento dell’11 marzo 2024 del Ministero della Giustizia – Dipartimento per gli affari di giustizia – Direzione Generale degli affari interni, che ha ritenuto vincolante, ai fini della dichiarazione di valore in esame, l’indicazione specifica della somma operata dalla parte, senza che possa attribuirsi rilievo alla più volte richiamata formula).