Risarcimento terzo trasportato – Esclusa azione diretta nei confronti di FGVS

Cassazione Civile, sezione terza, ordinanza 15 ottobre 2025, n. 27481 (rel. G. Positano)

Il terzo trasportato su veicolo non assicurato coinvolto in un sinistro stradale non può esercitare l'azione diretta di cui all' art. 141 d.lg. n. 209/2005 nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada (FGVS), atteso che tale impresa non può considerarsi impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo.

Danno da premorienza – Liquidazione – Durata effettiva della vita

Cassazione Civile, sezione terza, ordinanza 31 marzo 2025, n. 8481 (rel. P. Porreca)

In tema di risarcimento del danno biologico, ove la persona offesa sia deceduta per causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell'illecito, l'ammontare del danno spettante agli eredi del defunto iure successionis va parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato, e non a quella probabile, in quanto la durata della vita futura, in tal caso, non costituisce più un valore ancorato alla mera probabilità statistica, ma è un dato noto; e, d'altra parte, non è giuridicamente configurabile un danno risarcibile in favore della persona per il tempo successivo alla sua morte.

Chiamata di terzo – Spese processuali: pagamento escluso in caso di accoglimento parziale della domanda

Cassazione Civile, sezione terza, ordinanza 3 ottobre 2025, n. 26669 (rel. G. Cricenti)

Le spese processuali sostenute dal chiamato in causa debbono essere rifuse (salva l'ipotesi di compensazione integrale) dalla parte soccombente, e quindi da quella che ha azionato una pretesa rivelatasi infondata, ovvero da quella che ha resistito ad una pretesa rivelatasi fondata. Ne consegue che l'attore, il quale abbia visto accolta la propria domanda contro almeno uno dei convenuti, non può essere condannato alla rifusione delle spese di lite sostenute dal terzo chiamato in causa. E ciò non solo nel caso in cui la domanda verso il terzo sia di manleva ma anche nel caso in cui il convenuto, nel resistere alla domanda attorea, indichi il terzo quale responsabile dei fatti contestati e ne venga autorizzata (o disposta) la chiamata, qualora la domanda attorea venga accolta, anche parzialmente, nei confronti del solo convenuto, escludendo qualsiasi responsabilità del terzo; in tal caso, infatti le spese di lite sostenute dal terzo non possono essere poste a carico dell'attore, perfino se quest'ultimo, come parte diligente, in caso di chiamata in causa per ordine del ordine del giudice, abbia provveduto a notifica al terzo l'atto di chiamata in causa.

Terzo Trasportato – Concorso colposo per mancato uso cinture di sicurezza – Escluso risarcimento richiesto solo al veicolo antagonista

Cassazione Civile, sezione terza, ordinanza 3 ottobre 2025, n. 26656 (rel. S. G Guizzi)

Deve escludersi il risarcimento del danno in favore del trasportato rimasto vittima di sinistro stradale avvenuto per pari colpa fra il vettore ed il conducente antagonista, sebbene il danneggiato non abbia contribuito in modo esclusivo alla propria lesione avendo, quale unica colpa di non aver allacciato le cinture di sicurezza, nel caso in cui il giudizio risarcitorio non sia stato promosso nei confronti del proprietario e del conducente del veicolo a bordo del quale egli viaggiava, bensì nei riguardi solo del proprietario/conducente del veicolo antagonista, nonché del suo assicuratore per la RCA.

Danno patrimoniale – Perdita della capacità di guadagno – Criteri di accertamento – Accertamento non può essere delegato al medico-legale

Cassazione Civile, sezione terza, ordinanza 20 giugno 2025, n. 16624 (rel. M. Rossetti)

L'accertamento del danno patrimoniale da perdita della capacità di guadagno, conseguente a lesioni personali, patito da un soggetto già percettore di reddito, deve avvenire: a) accertando l'entità dei postumi permanenti; b) accertando la compatibilità tra i postumi e l'impegno fisico o psichico richiesto dalle mansioni svolte dalla vittima; c) valutando se l'eventuale incompatibilità tra postumi e mansioni comporti, in atto od in potenza, una presumibile riduzione patrimoniale. Deve invece escludersi che gli accertamenti suddetti possano compiersi in abstracto, chiedendo al medico-legale di quantificare in punti percentuali la c.d. "incapacità lavorativa specifica", e moltiplicando il reddito perduto per la suddetta percentuale.
Sebbene il danno da lucro cessante causato dall'incapacità di lavoro possa dimostrarsi anche col ricorso alle presunzioni semplici, deve escludersi ogni automatismo tra il grado percentuale di invalidità permanente e l'esistenza del suddetto danno.
La circostanza che la vittima di lesioni personali, licenziata a causa del superamento del periodo di comporto, non dimostri di avere cercato un altro lavoro che le garantisse un pari livello di reddito non è di per sé d'ostacolo alla liquidazione del danno patrimoniale da lucro cessante.

Ogni persona, anche se disabile, ha il dovere ex art. 4 Cost. di attivarsi per trovare un'occupazione. Pertanto nella liquidazione del danno patrimoniale da perdita del reddito da lavoro, provocata da lesioni personali, è doveroso tenere conto della possibilità per il danneggiato di reimpiegare le residue forze industri in altro lavoro confacente alle sue attitudini.
Chi ha perduto il lavoro in conseguenza d'un infortunio, ma non si attivi per cercarne un altro confacente e compatibile con le sue condizioni di salute, tiene una condotta aggravativa del danno, ai sensi dell'art. 1227, secondo comma, c.c., della quale il giudice deve tenere conto, se ricorrano tutti i presupposti sostanziali (la condotta colposa della vittima; il nesso di causa tra colpa della vittima ed aggravamento del danno) e processuali (l'eccezione di parte) richiesti dalla suddetta norma.
Nella liquidazione del danno da perdita del reddito in conseguenza di lesioni personali, il giudice di merito deve dapprima accertare e stimare il danno patrimoniale nella sua interezza, e solo dopo procedere alle opportune variazioni equitative, per tenere conto della possibilità per la vittima di reimpiegare utilmente le residue forze industri. Non è invece consentito rigettare la domanda senza compiere il suddetto accertamento, sol perché la vittima non abbia dimostrato di avere vanamente cercato un nuovo lavoro.

Escluso risarcimento danni da atto lecito

Cassazione Civile, sezione terza, ordinanza 3 dicembre 2024, n. 30981 (rel. M. Rossetti)

È giuridicamente impossibile la domanda di risarcimento del danno da atto lecito, in quanto l'illiceità costituisce elemento indefettibile tanto della responsabilità quanto del risarcimento del danno. Le ipotesi in cui una condotta giuridicamente lecita, fonte di pregiudizio per i terzi, obbliga ad una compensazione in danaro costituiscono obbligazioni ex lege ai sensi dell' art. 1173 c.c. ed i relativi fatti o atti idonei a generarle devono essere previsti ex ante.

Fideiussione: vessatoria la clausola che deroga al rispetto dei sei mesi di cui all’art. 1957 c.c.

Cassazione Civile, sezione terza, ordinanza 31 maggio 2025, n. 14687 (rel. A. Moscarini)

E' vessatoria, ai sensi dell'art. 1469-bis c.c., la clausola del contratto di fideiussione che deroghi all'art. 1957, comma 1, c.c., in senso favorevole al creditore, dispensandolo dal rispetto del termine di sei mesi ivi previsto per far valere le proprie ragioni contro il debitore principale inadempiente.
L'unica condizione che, ponendosi a garanzia del consumatore, può ovviare alla decadenza dalla garanzia, a seguito del decorso del termine di cui all'art. 1957 c.c., è che la clausola abbia costituito oggetto di trattativa individuale ai sensi dell'art. 34, comma 4 del medesimo Codice del Consumo.

Rinvio pregiudiziale – Danno biologico macrolesioni – Liquidazione – Tabelle applicabili ratione temporis

Corte di Cassazione, provvedimento del Primo Presidente del 17 settembre 2025

Il Primo Presidente della Corte Suprema di Cassazione assegna alla Terza Sezione Civile la questione sollevata dal Tribunale di Milano con rinvio pregiudiziale per l'enunciazione del seguente principio di diritto:
«se, in relazione alla controversia sub judice, relativa a domanda risarcitoria di danno alla salute superiore al 9% derivante da sinistro della circolazione stradale avvenuto prima del 5.03.2025, tenuto conto della sopravvenuta emanazione del D.P.R. n. 12/2025 in vigore dal 5 marzo 2025, che ha approvato la T.U.N. (Tabella Unica Nazionale) ex art. 138 Codice delle Assicurazioni Private: 1) in conformità con gli assunti della sentenza Cass. n. 12408/201l (poi ribaditi nella sentenza Cass., n. 10579/2021), il Giudice, per non incorrere nel vizio di violazione di legge, deve continuare ad applicare la Tabella per la liquidazione del danno non patrimoniale da lesione del bene salute approvata dall'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano (ad oggi trattasi delle Tabelle milanesi Edizione 2024), che ha acquistato una sorta di efficacia para-normativa, "quale parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 cod. civ."; 2) oppure se, per non incorrere nel vizio di violazione di legge, il Giudice dovrà necessariamente applicare la T.U.N., avendo questa assunto, dopo l'emanazione del D.P.R. n. 12/2025, valenza, in linea generale, di nuovo parametro di conformità della valutazione equitativa del danno non patrimoniale da lesione del bene salute alle disposizioni di cui agli artt. 1226 е 2056 с.с.; 3) oppure se, con adeguata motivazione, il Giudice è libero di applicare, in tutto o in parte, la T.U.N. o la Tabella per la liquidazione del danno non patrimoniale da lesione del bene salute approvata dall'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano (Edizione 2024), in base alle peculiarità della fattispecie concreta».

ATP – Rifusione delle spese – Legittimazione attiva

Cassazione Civile, sezione terza, ordinanza 20 maggio 2025, n. 13385 (rel. F. Fiecconi)

Sussiste la legittimazione ad agire della parte processuale che, a chiusura del procedimento di Atp, intende ottenere un accertamento negativo della sua responsabilità prospettata nell'ambito di detto procedimento, posto che la Atp entra a far parte del materiale probatorio idoneo a fondare il convincimento del giudice nel raffronto con le altre risultanze istruttorie acquisite; tuttavia, l'azione de qua, per risultare ammissibile, deve essere sorretta da un concreto e attuale interesse a ottenere detto accertamento, ex articolo 100 del Cpc , tenuto conto del comportamento processuale delle parti del giudizio, non potendo coincidere unicamente con quello dell'attore di ottenere la refusione delle spese di Atp sostenute nella fase stragiudiziale.
Pertanto, la parte che abbia partecipato alla ATP, ritenendosi vittoriosa all'esito del predetto procedimento, può convenire in giudizio la controparte e, affermando l'applicabilità del principio della soccombenza anche ai procedimenti di istruzione preventiva, sul presupposto di una presunta soccombenza della controparte, può chiederne la condanna alla rifusione delle spese legali e di consulenza tecnica di parte sostenute nell'ambito dell'accertamento tecnico preventivo. Deve, invece, escludersi l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. ove le spese sostenute da una parte del procedimento di A.T.P., chieste alla controparte e non rifuse, siano il presupposto di fatto della domanda risarcitoria, laddove quest'ultima abbia una causa petendi in concreto diversa da quella che avrebbe avuto la domanda soggiacente all'A.T.P. (cfr. Cass. sez. 3, n. 25324/2024)

Art. 141 CdA: applicabile anche in caso di veicolo con targa estera

Cassazione Civile, sezione terza, ordinanza 11 settembre 2025, n. 25033 (rel. R. Simone)

La persona trasportata può avvalersi dell'azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazioni del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro anche se quest'ultimo sia stato determinato da uno scontro in cui sia rimasto coinvolto un veicolo immatricolato all'estero assicurato con una compagnia che non abbia aderito alla convenzione terzi trasportati (cd. CTT), parte della convenzione tra assicuratori per il risarcimento diretto (cd. CARD), atteso che l'art. 141 del D.Lgs. n. 209 del 2005, di derivazione comunitaria, assegna una garanzia diretta alle vittime dei sinistri stradali in un'ottica di tutela sociale che fa traslare il "rischio di causa" dal terzo trasportato, vittima del sinistro, sulla compagnia assicuratrice del trasportante.