08 Ottobre 2025
Danno patrimoniale – Perdita della capacità di guadagno – Criteri di accertamento – Accertamento non può essere delegato al medico-legale
Cassazione Civile, sezione terza, ordinanza 20 giugno 2025, n. 16624 (rel. M. Rossetti)
L'accertamento del danno patrimoniale da perdita della capacità di guadagno, conseguente a lesioni personali, patito da un soggetto già percettore di reddito, deve avvenire: a) accertando l'entità dei postumi permanenti; b) accertando la compatibilità tra i postumi e l'impegno fisico o psichico richiesto dalle mansioni svolte dalla vittima; c) valutando se l'eventuale incompatibilità tra postumi e mansioni comporti, in atto od in potenza, una presumibile riduzione patrimoniale. Deve invece escludersi che gli accertamenti suddetti possano compiersi in abstracto, chiedendo al medico-legale di quantificare in punti percentuali la c.d. "incapacità lavorativa specifica", e moltiplicando il reddito perduto per la suddetta percentuale.
Sebbene il danno da lucro cessante causato dall'incapacità di lavoro possa dimostrarsi anche col ricorso alle presunzioni semplici, deve escludersi ogni automatismo tra il grado percentuale di invalidità permanente e l'esistenza del suddetto danno.
La circostanza che la vittima di lesioni personali, licenziata a causa del superamento del periodo di comporto, non dimostri di avere cercato un altro lavoro che le garantisse un pari livello di reddito non è di per sé d'ostacolo alla liquidazione del danno patrimoniale da lucro cessante.
Ogni persona, anche se disabile, ha il dovere ex art. 4 Cost. di attivarsi per trovare un'occupazione. Pertanto nella liquidazione del danno patrimoniale da perdita del reddito da lavoro, provocata da lesioni personali, è doveroso tenere conto della possibilità per il danneggiato di reimpiegare le residue forze industri in altro lavoro confacente alle sue attitudini.
Chi ha perduto il lavoro in conseguenza d'un infortunio, ma non si attivi per cercarne un altro confacente e compatibile con le sue condizioni di salute, tiene una condotta aggravativa del danno, ai sensi dell'art. 1227, secondo comma, c.c., della quale il giudice deve tenere conto, se ricorrano tutti i presupposti sostanziali (la condotta colposa della vittima; il nesso di causa tra colpa della vittima ed aggravamento del danno) e processuali (l'eccezione di parte) richiesti dalla suddetta norma.
Nella liquidazione del danno da perdita del reddito in conseguenza di lesioni personali, il giudice di merito deve dapprima accertare e stimare il danno patrimoniale nella sua interezza, e solo dopo procedere alle opportune variazioni equitative, per tenere conto della possibilità per la vittima di reimpiegare utilmente le residue forze industri. Non è invece consentito rigettare la domanda senza compiere il suddetto accertamento, sol perché la vittima non abbia dimostrato di avere vanamente cercato un nuovo lavoro.