17 Ottobre 2025
Chiamata di terzo – Spese processuali: pagamento escluso in caso di accoglimento parziale della domanda
Cassazione Civile, sezione terza, ordinanza 3 ottobre 2025, n. 26669 (rel. G. Cricenti)
Le spese processuali sostenute dal chiamato in causa debbono essere rifuse (salva l'ipotesi di compensazione integrale) dalla parte soccombente, e quindi da quella che ha azionato una pretesa rivelatasi infondata, ovvero da quella che ha resistito ad una pretesa rivelatasi fondata. Ne consegue che l'attore, il quale abbia visto accolta la propria domanda contro almeno uno dei convenuti, non può essere condannato alla rifusione delle spese di lite sostenute dal terzo chiamato in causa. E ciò non solo nel caso in cui la domanda verso il terzo sia di manleva ma anche nel caso in cui il convenuto, nel resistere alla domanda attorea, indichi il terzo quale responsabile dei fatti contestati e ne venga autorizzata (o disposta) la chiamata, qualora la domanda attorea venga accolta, anche parzialmente, nei confronti del solo convenuto, escludendo qualsiasi responsabilità del terzo; in tal caso, infatti le spese di lite sostenute dal terzo non possono essere poste a carico dell'attore, perfino se quest'ultimo, come parte diligente, in caso di chiamata in causa per ordine del ordine del giudice, abbia provveduto a notifica al terzo l'atto di chiamata in causa.
Inoltre, la condanna ex art. 96, terzo comma, c.p.c. per l’abuso dello strumento processuale non può essere disgiunta dalla condanna alle spese processuali (cfr. Cass. Sez. 1 n. 15232/2024).