Danno da premorienza – Liquidazione – Durata effettiva della vita
In tema di risarcimento del danno biologico, ove la persona offesa sia deceduta per causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell'illecito, l'ammontare del danno spettante agli eredi del defunto iure successionis va parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato, e non a quella probabile, in quanto la durata della vita futura, in tal caso, non costituisce più un valore ancorato alla mera probabilità statistica, ma è un dato noto; e, d'altra parte, non è giuridicamente configurabile un danno risarcibile in favore della persona per il tempo successivo alla sua morte.
Un criterio liquidativo diversificato per fasce di età deve ritenersi inidoneo a esprimere la peculiarità della fattispecie, essendo utilizzato per calcolare l’aspettativa di vita, concetto che diviene irrilevante nel momento in cui la persona viene a mancare.
Dal confronto tra il sistema di liquidazione del danno biologico da invalidità permanente che le tabelle milanesi seguono per il caso di sopravvivenza della vittima fino alla conclusione del giudizio, con quelle del danno da premorienza emerge che le prime sono regolate secondo un criterio statistico, nel senso che la liquidazione avviene in base al punto di invalidità e all’età della vittima, che rileva anche perché indica, tendenzialmente, secondo le aspettative di durata media della vita, per quanti anni la vittima dovrà convivere con la sua menomazione. Una volta che il giudizio termina col passaggio in giudicato della sentenza, la liquidazione diventa definitiva senza che assuma più alcun rilievo il momento in cui la vittima effettivamente viene a mancare, proprio perché il calcolo si fonda pure su di un’aspettativa di vita.
Diversamente, il danno da premorienza prende le mosse dal fatto che la vittima è morta prima che il giudizio finisca, per cui il calcolo del danno biologico va compiuto sulla base di un dato ormai certo e non più ipotetico.
“Ma una tabella sul danno da premorienza, per poter essere “equa”… deve partire dal presupposto che a parità di durata della vita residua deve corrispondere, ovviamente in caso di uguale invalidità permanente, un risarcimento uguale. Detto in termini più semplici, il danno già sopportato per un tempo certo…non può essere liquidato meno di un danno che verosimilmente si sopporterà, in futuro, per un identico arco di tempo. Il tempo, infatti, esprime la durata della sofferenza (ovvero del pregiudizio) che si è patita o che si dovrà patire, ma a parità di durata deve corrispondere, tendenzialmente, parità di risarcimento” (Cass. . 41933 del 2021).