Art. 141 CdA: applicabile anche in caso di veicolo con targa estera
La persona trasportata può avvalersi dell'azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazioni del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro anche se quest'ultimo sia stato determinato da uno scontro in cui sia rimasto coinvolto un veicolo immatricolato all'estero assicurato con una compagnia che non abbia aderito alla convenzione terzi trasportati (cd. CTT), parte della convenzione tra assicuratori per il risarcimento diretto (cd. CARD), atteso che l'art. 141 del D.Lgs. n. 209 del 2005, di derivazione comunitaria, assegna una garanzia diretta alle vittime dei sinistri stradali in un'ottica di tutela sociale che fa traslare il "rischio di causa" dal terzo trasportato, vittima del sinistro, sulla compagnia assicuratrice del trasportante.
“L’orientamento interpretativo accolto da questa Corte e dalla Corte di Giustizia, sotto il profilo del rispetto del diritto della vittima a ricevere un’adeguata e paritaria tutela in ogni situazione, ha una indubbia matrice costituzionale, in quanto evita l’effetto discriminatorio che, diversamente ragionando, si determinerebbe per il terzo trasportato a seconda della situazione in cui versi la compagnia assicuratrice del responsabile, ove si ammetta che il terzo non possa accedere all’azione diretta e debba, invece, convenire il responsabile civile e l’UCI ex art. 126 C.d.A. in ogni ipotesi di inoperatività della convenzione CARD tra assicuratori: ipotesi che, certamente, non è equiparabile al caso fortuito di cui all’art. 141, co. 1, C.d.A., il quale prevede per il terzo il solo accollo del rischio non assicurabile perché imputabile al c.d. “act of God”” (Cass., sez. III, 18 gennaio 2019, n. 1279).
Nel caso di specie, erroneamente, il giudice dell’appello ha affermato che l’azione la si sarebbe dovuta promuovere ai sensi dell’art. 126 cod.ass. nei confronti dell’UCI e del responsabile civile proprietario dell’autovettura con targa straniera, sul presupposto dell’affermazione da parte dell’attrice della responsabilità esclusiva del conducente di quest’ultima autovettura.