Terzo Trasportato – Concorso colposo per mancato uso cinture di sicurezza – Escluso risarcimento richiesto solo al veicolo antagonista
Deve escludersi il risarcimento del danno in favore del trasportato rimasto vittima di sinistro stradale avvenuto per pari colpa fra il vettore ed il conducente antagonista, sebbene il danneggiato non abbia contribuito in modo esclusivo alla propria lesione avendo, quale unica colpa di non aver allacciato le cinture di sicurezza, nel caso in cui il giudizio risarcitorio non sia stato promosso nei confronti del proprietario e del conducente del veicolo a bordo del quale egli viaggiava, bensì nei riguardi solo del proprietario/conducente del veicolo antagonista, nonché del suo assicuratore per la RCA.
In tali casi, non trova applicazione la giurisprudenza di legittimità secondo cui, “qualora la messa in circolazione dell’autoveicolo in condizioni di insicurezza (e tale è la circolazione senza che il trasportato abbia allacciato le cinture di sicurezza), sia ricollegabile all’azione o omissione, non solo del trasportato, ma anche del conducente (il quale prima di iniziare o proseguirla la marcia deve controllare che essa avvenga in conformità delle normali norme di prudenza e sicurezza), fra costoro si è formato il consenso alla circolazione medesima con consapevole partecipazione di ciascuno alla condotta colposa dell’altro ed accettazione dei relativi rischi; pertanto si verifica un’ipotesi di cooperazione nel fatto colposo, cioè di cooperazione nell’azione produttiva dell’evento (diversa da quella in cui distinti fatti colposi convergano autonomamente nella produzione dell’evento)” (così, in motivazione, Cass. 11095/2020).
Solo in tale situazione, infatti, a parte l’eventuale responsabilità verso terzi ex art. 2054 c.c., deve ritenersi risarcibile, a carico del conducente del suddetto veicolo e secondo la normativa generale degli artt. 2043, 2056, 1227 c.c., anche il pregiudizio all’integrità fisica che il trasportato abbia subito in conseguenza dell’incidente, tenuto conto che il comportamento dello stesso, nell’ambito dell’indicata cooperazione, non può valere ad interrompere il nesso causale fra la condotta del conducente ed il danno, né ad integrare un valido consenso alla lesione ricevuta, vertendosi in materia di diritti indisponibili (Cass. 11095/2020; Cass. 6481/2017; Cass. 10526/2011).