25 Settembre 2025

Fideiussione: vessatoria la clausola che deroga al rispetto dei sei mesi di cui all’art. 1957 c.c.

Cassazione Civile, sezione terza, ordinanza 31 maggio 2025, n. 14687 (rel. A. Moscarini)
E' vessatoria, ai sensi dell'art. 1469-bis c.c., la clausola del contratto di fideiussione che deroghi all'art. 1957, comma 1, c.c., in senso favorevole al creditore, dispensandolo dal rispetto del termine di sei mesi ivi previsto per far valere le proprie ragioni contro il debitore principale inadempiente.
L'unica condizione che, ponendosi a garanzia del consumatore, può ovviare alla decadenza dalla garanzia, a seguito del decorso del termine di cui all'art. 1957 c.c., è che la clausola abbia costituito oggetto di trattativa individuale ai sensi dell'art. 34, comma 4 del medesimo Codice del Consumo.

Quanto agli oneri probatori, nelle controversie tra consumatore e professionista, ai sensi dell’art. 33, comma 2, lett. U, del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (e già dell’art. 1469 bis, terzo comma, cod. civ.), mentre spetta al consumatore, ex art. 34, comma 5, Codice del Consumo, che agisca in giudizio di allegare e provare che il contratto è stato predisposto dal professionista e che le clausole costituenti il contratto corrispondono a quelle vessatorie di cui all’art. 33, comma 2, del citato D.Lgs., spetta viceversa al professionista superare tale presunzione, dando prova che la sottoscrizione della clausola derogatrice della competenza ha costituito l’esito di una trattativa individuale, seria ed effettiva (cfr. Cass., 3, n. 24262 del 26/9/2008; in termini Cass., 3, n. 19591 del 29/9/2004, Cass., 3, n. 6802 del 20/3/2010, Cass., 6-3, n. 8268 del 28/4/2020, Cass., 3, n. 5423 del 2022).