ATP – Rifusione delle spese – Legittimazione attiva
Sussiste la legittimazione ad agire della parte processuale che, a chiusura del procedimento di Atp, intende ottenere un accertamento negativo della sua responsabilità prospettata nell'ambito di detto procedimento, posto che la Atp entra a far parte del materiale probatorio idoneo a fondare il convincimento del giudice nel raffronto con le altre risultanze istruttorie acquisite; tuttavia, l'azione de qua, per risultare ammissibile, deve essere sorretta da un concreto e attuale interesse a ottenere detto accertamento, ex articolo 100 del Cpc , tenuto conto del comportamento processuale delle parti del giudizio, non potendo coincidere unicamente con quello dell'attore di ottenere la refusione delle spese di Atp sostenute nella fase stragiudiziale.
Pertanto, la parte che abbia partecipato alla ATP, ritenendosi vittoriosa all'esito del predetto procedimento, può convenire in giudizio la controparte e, affermando l'applicabilità del principio della soccombenza anche ai procedimenti di istruzione preventiva, sul presupposto di una presunta soccombenza della controparte, può chiederne la condanna alla rifusione delle spese legali e di consulenza tecnica di parte sostenute nell'ambito dell'accertamento tecnico preventivo. Deve, invece, escludersi l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. ove le spese sostenute da una parte del procedimento di A.T.P., chieste alla controparte e non rifuse, siano il presupposto di fatto della domanda risarcitoria, laddove quest'ultima abbia una causa petendi in concreto diversa da quella che avrebbe avuto la domanda soggiacente all'A.T.P. (cfr. Cass. sez. 3, n. 25324/2024)
La ATP preventiva di cui al novellato art. 696-bis cod. proc. civ., per quanto in parte “giurisdizionalizzata”, è sempre finalizzata al componimento della lite o alla precostituzione di un accertamento probatorio eventualmente non più ripetibile, non potendosi tecnicamente intendere come una fase giudiziale. Pertanto, il procedimento instaurato dalle parti ai suddetti fini non dà luogo a una autonoma liquidazione delle spese processuali da parte del giudice che l’ha disposta, rientrando le spese sostenute dalle parti nel complesso delle spese stragiudiziali sopportate dalla parte prima della lite (cfr. Cass. Sez. 6 – 3, 22/10/2018, n. 26573; Cass., sez. 3, 03/09/2019, n. 21975). Di questa stregua, una volta promossa la lite da una delle parti, le spese che attengono alla fase stragiudiziale vanno liquidate come “danno emergente”, purché provate e documentate (Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 30854 del 06/11/2023; Cass., sez. 6 – 3, n. 2644 del 02/02/2018; Cass., sez. 1, n. 19613 del 04/08/2017).
In conformità a tali principi, le spese stragiudiziali sopportate nel corso della ATP, non essendo assimilabili alle spese giudiziali, costituiscono pur sempre una voce di danno emergente per chi le sostiene a causa dell’altrui iniziativa, con conseguente interesse ad agire per ottenerne il relativo risarcimento ove la pretesa sia coltivata dall’altra parte, fermi gli oneri di domanda, allegazione e prova.
Sotto questo profilo, nel giudizio di merito instaurato da una delle parti che hanno preso parte alla ATP, la consulenza costituisce un elemento di prova, soggetto al prudente apprezzamento del giudice ex art. 116 c.p.c., il quale è libero, salvo l’obbligo di adeguata motivazione, di discostarsi dalle conclusioni rassegnate dal consulente d’ufficio o di disporre indagini tecniche suppletive o integrative, anche alla luce di eventuali ulteriori mezzi di prova ammessi ed acquisiti sulla base delle allegazioni delle parti.
Pertanto sia l’una che l’altra parte possono agire in giudizio per verificare giudizialmente la correttezza o meno di quanto assunto nella ATP, risultando pertanto infondata l’eccezione di carenza legittimazione sollevata dalla parte resistente sull’assunto che il ricorrente non abbia attivato il procedimento di ATP, ma vi abbia preso parte quale parte interessata al relativo accertamento in relazione al prospettato futuro giudizio.
Analogamente, la parte che abbia partecipato alla ATP, ritenendosi vittoriosa all’esito del predetto procedimento, può convenire in giudizio la controparte e, affermando l’applicabilità del principio della soccombenza anche ai procedimenti di istruzione preventiva, sul presupposto di una presunta soccombenza della controparte, può chiederne la condanna alla rifusione delle spese legali e di consulenza tecnica di parte sostenute nell’ambito dell’accertamento tecnico preventivo (cfr. Cass. sez. 3, n. 25324/2024).