01 Ottobre 2025
Escluso risarcimento danni da atto lecito
Cassazione Civile, sezione terza, ordinanza 3 dicembre 2024, n. 30981 (rel. M. Rossetti)
È giuridicamente impossibile la domanda di risarcimento del danno da atto lecito, in quanto l'illiceità costituisce elemento indefettibile tanto della responsabilità quanto del risarcimento del danno. Le ipotesi in cui una condotta giuridicamente lecita, fonte di pregiudizio per i terzi, obbliga ad una compensazione in danaro costituiscono obbligazioni ex lege ai sensi dell' art. 1173 c.c. ed i relativi fatti o atti idonei a generarle devono essere previsti ex ante.
Fuori dai casi espressamente previsti dalla legge, non è configurabile, in assenza di una condotta non colposa o, comunque, non illecita, una responsabilità risarcitoria da atto lecito a carico dell’agente, poiché l’illiceità della condotta, sotto il profilo tanto oggettivo quanto soggettivo, costituisce il necessario presupposto di qualsivoglia affermazione di responsabilità risarcitoria.
Nella specie, la Suprema Corte ha cassato senza rinvio la sentenza della corte territoriale che aveva condannato un’amministrazione comunale al risarcimento del danno da contrazione del reddito di un esercizio commerciale, conseguente ad una condotta ritenuta non colposa.