29 Luglio 2025

Dichiarazioni inesatte o reticenti – Pregresse condizioni di salute – Annullamento contratto di assicurazione

Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 12 luglio 2025, n. 670 (g. P. Longo)
L'omessa comunicazione di una patologia come il diabete deve giudicarsi tale da aver alterato in modo decisivo il consenso dell'assicuratore comportando una modificazione sostanziale del rischio assunto, così da far presumere che l'assicuratore medesimo non avrebbe concluso il contratto se fosse stata nota la circostanza. Pertanto è legittimo il rifiuto di pagare l'indennità da parte dell'assicurazione, ai sensi dell’art.1892 c.c.
Inoltre, la domanda di annullamento del contratto deve ritenersi ritualmente spiegata dalla Compagnia atteso che “l'onere imposto dalla norma di manifestare la propria volontà di esercitare l'azione di annullamento del contratto, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto la causa dell'annullamento, non sussiste quando il sinistro si verifichi prima che l'assicuratore sia venuto a conoscenza dell'inesattezza o reticenza della dichiarazione” (Cass n. 5519/1985; n. 3165/2003; n. 11/2010; n. 12831/2014).

Secondo l’orientamento prevalente, non assume rilevanza la natura delle circostanze taciute o dichiarate in modo inesatto, né il relativo apporto quali cause o concause dell’evento, venendo meno l’obbligo di prestazione anche qualora il sinistro si verifichi per ragioni diverse rispetto alle circostanze taciute dall’assicurato in sede di stipulazione della polizza. Indipendentemente dalla sussistenza di un rapporto causale tra le dichiarazioni dell’assicurato e la verificazione del sinistro, ciò che rileva è infatti il collegamento oggettivo tra la carente dichiarazione e l’alterata percezione da parte dell’assicuratore del rischio dedotto nel contratto (tra le altre Cass. n. 19520/2017).

Né al riguardo viene condiviso l’assunto secondo cui l’assicuratore al momento della stipula abbia saputo dell’infermità dell’assicurando perché conosciuto personalmente dal procacciatore dell’affare, così consentendo, da un lato, di escludere la responsabilità del proponente e, dall’altro, dar conferma della previa consapevolezza in capo alla compagnia dello stato morboso. La giurisprudenza pronunciatasi anche sul punto ha ritenuto infatti che “la conoscenza da parte dell’impresa assicuratrice della reticenza dell’assicurato o dell’inesattezza delle sue dichiarazioni, rilevante ai fini dell’annullamento del contratto di assicurazione, non può essere confusa con quella dei soggetti che non hanno il potere di rappresentarla, il cui stato soggettivo è irrilevante ai sensi dell’art. 1391 c.c” (Cass n. 25011/2008).