19 Novembre 2025

Danno Patrimoniale – Liquidazione – Capitalizzazione anticipata di una rendita

Cassazione Civile, sezione terza, sentenza 3 novembre 2025, n. 29054 (rel. A. Tatangelo)
Il danno patrimoniale da perdita dei presumibili redditi futuri può essere liquidato a norma dell'art. 137/3 D.Lgs. 209/2005 - riferibile all'ipotesi in cui il danneggiato, come nel caso di specie, non sia titolare di un reddito monetario - il suddetto danno deve essere liquidato moltiplicando il valore pari al triplo della pensione sociale annua (criterio applicabile al caso di specie, anche a seguito di Cass. ord. 8896/2016) per un coefficiente di capitalizzazione, individuato tra quelli di maggior affidamento. A tal proposito, la Suprema Corte di Cassazione (vedi Cass. 20615/2015) ha escluso la possibilità di applicare i coefficienti di cui al R.D. 9 ottobre 1922, n. 1402, ormai obsoleti a causa dell'innalzamento dell'aspettativa di vita e dell'abbassamento dei saggi di interesse, pena una liquidazione parziale del danno; per contro ha affermato la libertà del Giudice di merito di adottare i coefficienti di capitalizzazione che ritiene preferibili, "purché aggiornati e scientificamente corretti", come quelli in vigore per la capitalizzazione delle rendite previdenziali o assistenziali, oppure i coefficienti elaborati dalla dottrina per la specifica materia del risarcimento del danno aquilano (come quelli di cui all'Incontro di Studio del CSM tenuto in data 30 giugno - 1 luglio 1989 a Trevi). Si osserva però che le tabelle preconfezionate hanno un duplice inconveniente: da un lato sono riferite all'intera vita (media) dell'infortunato, tanto che si ovvia all'inconveniente, applicando al calcolo il cd. "scarto differenziale" tra vita fisica e vita lavorativa; dall'altro, il tasso di interesse legale (nel 2021 pari allo 0,05%) utilizzato al momento della loro creazione non corrisponde all'attuale evoluzione dei tassi di rendimento. Si decide pertanto di utilizzare una formula (proposta dall'Osservatorio di Milano sul Danno, nel febbraio 2020) che contempla direttamente i presumibili anni di minor reddito da lavoro, senza l'utilizzo di coefficienti di capitalizzazione che siano calcolati in base alla durata totale della vita, ed utilizzando come tasso di rendimento annuo quello dei BTP che abbiano una durata simile a quella da calcolare.

Nel caso di specie, l’infortunato ha davanti a sé 43 anni di vita lavorativa (67-24); la pensione sociale minima, ad oggi, è di Euro 523,83 mensili (fonte INPS) e dunque, tenuto conto delle tredici mensilità, l’ammontare annuo della pensione sociale risulta di Euro 6.809,79, il cui triplo è pari ad Euro 20.429,37; va considerato un tasso di interesse (rendimento dei Btp a trent’anni, collocati nel dicembre 2022) al 3,86%.

Si applica in definitiva la seguente formula 20.429,37*(1-(1+3,86%) ° -43)/3,86% = 423.406,63.

Tale importo è però riferito ad un’incapacità totale di produrre reddito, mentre nel caso di specie l’infortunio inciderà in una percentuale pari al 50% sulla capacità di lavoro dell’infortunato.

In definitiva si liquida per tale voce di danno la somma di Euro 423.406,63×0,50 = Euro 211.703,32″.

Allegati