Danno da perdita del rapporto parentale – Famiglia nucleare – Non basta la convivenza
Deve escludersi che la convivenza con la vittima, da parte di un parente estraneo alla famiglia nucleare, costituisca di per sé presunzione di un concreto rapporto affettivo, in quanto si tratta solo di un elemento da valutare assieme ad altri. Infatti, deve confermarsi la generale insufficienza del mero dato della convivenza nei casi in cui si tratti di relazioni coltivate al di fuori della ristretta cerchia della c.d. "famiglia nucleare", potendo detta convivenza giustificare il riconoscimento di rapporti di costante e reciproco affetto e solidarietà familiare unicamente in rapporto con altri elementi rappresentativi idonei a qualificarne affettivamente il significato; elementi rappresentativi che, per converso, ben potrebbero giustificare il riconoscimento di quei rapporti di costante e reciproco affetto e solidarietà familiare pur in assenza di convivenza.
In caso di domanda di risarcimento del danno non patrimoniale “da uccisione” proposta iure proprio dai congiunti dell’ucciso, questi ultimi devono provare l’effettività e la consistenza della relazione parentale, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di esistenza, ma può costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l’ampiezza e la profondità, e ciò anche ove l’azione sia proposta dal nipote per la perdita del nonno; infatti, non essendo condivisibile limitare la “società naturale”, cui fa riferimento l’art. 29 Cost., all’ambito ristretto della sola c.d. “famiglia nucleare”, il rapporto nonni-nipoti non può essere ancorato alla convivenza, per essere ritenuto giuridicamente qualificato e rilevante, escludendo automaticamente, nel caso di non sussistenza della stessa, la possibilità per tali congiunti di provare in concreto l’esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto (v., da ultimo, Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 7743 del 08/04/2020; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21230 del 20/10/2016).
Nel caso di specie, la corte territoriale ha escluso che la convivenza in sé considerata fosse valsa a integrare un elemento istruttorio sufficiente a giustificare il riconoscimento dei presupposti per il risarcimento del danno tra persone non appartenenti al medesimo nucleo familiare in senso stretto (suocera e genero).