30 Dicembre 2025

Modifica organo giudicante dopo la precisazione delle conclusioni – Nullità della sentenza

Cassazione Civile, sezione terza, ordinanza 15 dicembre 2025, n. 32618 (C. Graziosi)
Per tutelare l'esercizio del diritto di difesa, qualora venga effettuata sostituzione del giudice monocratico o di un componente del giudice collegiale dopo la precisazione delle conclusioni, si deve, pena nullità della pronuncia che ne è derivata, verificare una regressione della sequenza procedurale, ovvero convocare nuovamente le parti perché precisino di nuovo le conclusioni, il che ovviamente è tanto possibile quanto doveroso anche in un rito telematico; e il vizio che insorge qualora non si rispetti le regole genera nullità relativa, da far valere impugnando ai sensi dell'articolo 161, primo comma, c.p.c., per evitare la sanatoria che deriverebbe dal difetto di impugnazione.

Cfr., ex multis, Cass. ord. 4255/2020, per cui il collegio giudicante davanti al quale le parti hanno precisato le conclusioni e che ha assunto la causa in decisione e il collegio che decide è necessaria perfetta corrispondenza, non essendo sostituibile un componente del collegio nella fase tra l’udienza di precisazione delle conclusioni e il deposito della sentenza se non previa rinnovazione di udienza di precisazione delle conclusioni, pena nullità della sentenza per vizio di costituzione del giudice.

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