21 Novembre 2025
ATP – Domanda nei confronti della struttura sanitaria – Esclusa chiamata del terzo-medico
Tribunale di Palermo, sezione terza civile, ordinanza del 14 novembre 2025 (g. .M. Cipitì)
Se l'attore-danneggiato ha agito nei confronti della struttura sanitaria, non ricorrono ragioni che giustifichino il simultaneus processus con il medico che ha eseguito la prestazione.
Considerato che, ai sensi dell’art. 9 comma 2 della Legge n. 24/2017, la domanda di rivalsa della struttura nei confronti del medico presuppone l’esistenza di un titolo giudiziale (anche non definitivo, ma provvisoriamente esecutivo) o stragiudiziale (transazione) che obblighi la struttura al risarcimento nei confronti della paziente ed il previo pagamento del risarcimento liquidato al paziente da parte della struttura sanitaria, oltre all’accertamento della colpa grave del sanitario, deve escludersi che detta domanda possa essere formulata nello stesso giudizio intentato dal paziente nei confronti della struttura sanitaria mediante chiamata di terzo, salvo che il sanitario non sia intervenuto volontariamente, ovvero che sia stato citato in giudizio dal paziente.