23 Dicembre 2025

Erede con beneficio di inventario – Esclusi sovraindebitamento e procedure di composizione della crisi

Cassazione Civile, sezione prima, sentenza 18 novembre 2025, n. 30412 (rel. A. Zuliani)
L'erede che accetta con beneficio d'inventario l'eredità devolutagli da un soggetto prospettato quale consumatore sovraindebitato non è legittimato a proporre domanda per la ristrutturazione dei debiti del de cuius ai sensi del c.c.i.i. con riferimento allo "stato" in cui questi versava, in quanto - nel mentre non può presentare il ricorso "in luogo" o "in sostituzione" del defunto - difetta nella sua persona il presupposto oggettivo del sovraindebitamento, dal momento che proprio il beneficio d'inventario impedisce che la dedotta insostenibilità dei debiti patita dal de cuius si traduca in uno "stato di crisi o di insolvenza" dell'erede.

L’erede con beneficio d’inventario di un de cuius (consumatore e) sovraindebitato non può proporre ai creditori del suo dante causa un piano di ristrutturazione dei debiti, perché tale facoltà è concessa al “consumatore sovraindebitato” (art. 67, comma 1, c.c.i.i.).

Nel caso di specie, la ricorrente, allegando di avere accettato le eredità dei genitori con beneficio d’inventario, contraddice (o almeno non allega) l’esistenza del presupposto oggettivo necessario per accedere alle “procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento”, ovverosia di essere un soggetto, appunto, sovraindebitato.

Correttamente il Procuratore generale, nel concludere per il rigetto del ricorso, ha sottolineato la natura personale della procedura di ristrutturazione dei debiti, che ha lo scopo di liberare il debitore (non immeritevole) da uno “stato” che lo relega in condizioni di debolezza economica e di vulnerabilità sociale. In seguito al decesso della persona sovraindebitata, la rinuncia all’eredità o – come nella fattispecie – l’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario pongono il chiamato e l’erede al riparo dal pericolo di essere coinvolto personalmente nello “stato” di sovraindebitamento e, quindi, al tempo stesso, escludono che egli possa avvalersi delle procedure di composizione volte a porre rimedio a quello “stato”.

 

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