19 Gennaio 2018

Forma dei contratti richiamati da contratti stipulati per iscritto

Cass. Civ., Sez. I, sentenza 22 novembre 2017, n. 27836
“In materia di disciplina della forma dei contratti bancari, la L. n. 154 del 1992, art. 3, comma 3, e, successivamente, l'art. 117, comma 2, t.u.l.b., abilita la Banca d'Italia, su conforme Delibera del CICR, a stabilire che "particolari contratti" possano essere stipulati in forma diversa da quella scritta, sicchè quanto da queste autorità stabilito circa la non necessità della forma scritta "in esecuzione di previsioni contenute in contratti redatti per iscritto" deve essere inteso nel senso che l'intento di agevolare "particolari modalità della contrattazione" non comporta - in una equilibrata visione degli interessi in campo - una "radicale" soppressione della forma scritta, ma solo una relativa attenuazione della stessa che, in particolare, salvaguardi la necessaria indicazione, nel "contratto madre", delle condizioni economiche a cui sarà assoggettato il "contratto figlio”

La sentenza in commento si segnala per la chiarezza con la quale affronta il tema della forma nei contratti bancari.
Nella fattispecie esaminanda l’onere di forma era stato rispettato per il solo contratto di conto corrente e non anche per il richiamato contratto di apertura di credito, che la Corte territoriale aveva ritenuto nullo per mancanza di forma scritta, dalla legge richiesta ad substantiam.
La banca proponeva ricorso in Cassazione affermando la non obbligatorietà della forma scritta per le prestazioni e servizi effettuati in esecuzione di previsioni contemplate in precedenti contratti redatti per iscritto.
Invero, precisa il giudice di legittimità, il principio in forza del quale il contratto di apertura di credito, ove risulti già previsto e disciplinato da un contratto di conto corrente stipulato in forma scritta, non deve, a sua volta, essere concluso per iscritto a pena di nullità (Cass., Sez. I, sentenza n. 14470/2005), deve essere bene inteso, al fine di non sopprimere la forma scritta in modo incondizionato.
La volontà del legislatore di consentire un alleggerimento degli oneri formali per i contratti bancari, prevedendo particolari modalità di contrattazione, non può mai determinare la totale soppressione della forma scritta, ma unicamente una relativa attenuazione della stessa che comunque garantisca la necessaria indicazione delle condizioni economiche del contratto “richiamato” in quello scritto.
Nel caso di specie, il regolamento del contratto di conto corrente, rispettoso della forma scritta, non contemplava le condizioni economiche del diverso contratto di apertura di credito, seppure ivi previsto e, pertanto, la mera indicazione di condizioni quadro, generali e astratte, al cui rispetto la Banca si impegnava in caso di stipula dell’apertura di credito, non poteva ritenersi sufficiente per considerare valido (sotto il profilo formale) il contratto di apertura di credito.
Per tali ragioni il ricorso proposto dalla banca è stato respinto dalla Corte di Cassazione.