Azione di responsabilità dell’intermediario finanziario e onere della prova
“Ove sia dedotta in giudizio l’obbligazione risarcitoria per responsabilità contrattuale la circostanza specifica di inadempimento è identificativa del diritto di credito e pertanto ne integra il fatto costitutivo che tuttavia il creditore ha solo l’onere di allegare, e non anche di provare. La ragione specifica di inadempienza non può pertanto essere ridotta a “chiarimento” dell’inadempienza o ad allegazione del debitore (ai fini della prova della sua esclusione), come intende, errando, il ricorrente, ma è elemento costitutivo del credito risarcitorio che è sufficiente e allo stesso tempo necessario che il creditore alleghi”
La sentenza in esame affronta un tema di interesse generale: il riparto dell’onere probatorio in tema di accertamento della responsabilità contrattuale.
Nel caso di specie l’obbligazione risarcitoria originava dall’inadempimento degli obblighi imposti dalla legge (art. 21 d.lgs. 58/1998) in capo all’intermediario finanziario nello svolgimento dei servizi di investimento.
È indubbio che, in base all’art. 1218 c.c., sia onere del debitore (intermediario finanziario inadempiente) provare di avere agito con la specifica diligenza richiesta, restando a carico del creditore (investitore) l’onere di allegare l’inadempimento di controparte (principio costante: Cass., Sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533). Tale allegazione è sufficiente, ma anche necessaria e deve indicare la causa dell’inadempienza, non potendosi limitare a denunciare la sola mancata prestazione dovuta.
Se nei diritti c.d. autodeterminati il bene giuridico che forma oggetto della domanda è individuabile nella sua essenza in modo indipendente dalla causa che ne determina la richiesta (come nel caso di domande riguardanti il diritto di proprietà), nei diritti c.d. eterodeterminati, il bene richiesto è determinato solo in ragione della causale addotta a sostegno della pretesa. Questi ultimi, infatti, sono diritti che, differentemente da quelli autodeterminati, possono coesistere in capo a soggetti diversi e avere il medesimo contenuto, variando i fatti costitutivi sui quali essi si fondano.
Il diritto di credito è un tipico esempio di diritto eterodeterminato e, pertanto, l’obbligazione risarcitoria derivante da responsabilità contrattuale è identificata dal fatto costitutivo dell’inadempienza, circostanza che il creditore non può non allegare. La ragione specifica dell’inadempimento non può ridursi a mero “chiarimento” dell’inadempimento e, quindi, non deve essere allegata dal debitore al fine di escludere l’inadempienza, ma costituisce elemento costitutivo del credito risarcitorio. Per tali ragioni è onere del creditore che agisce in giudizio per il ristoro dei danni discendenti dall’inadempimento contrattuale allegare le ragioni dell’inadempienza contestata.