Determinazione interessi e forma scritta

Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 4 luglio 2018, n. 17496

Il requisito della forma scritta per la determinazione degli interessi extralegali (art. 1284, ultimo comma, c.c.) non postula necessariamente che la corrispondente convenzione contenga una puntuale indicazione in cifre del tasso così stabilito, ben potendo essere soddisfatto attraverso il richiamo, per iscritto, a criteri prestabiliti e ad elementi estrinseci al documento negoziale, purché obiettivamente individuabili, funzionali alla concreta determinazione, anche unilaterale, del relativo saggio, la quale, pur nella previsione di variazioni nel tempo e lungo la durata del rapporto, risulti capace di venire assicurata con certezza al di fuori di ogni margine di discrezionalità rimessa all'arbitrio del creditore, sulla base di una disciplina legata ad un parametro centralizzato, fissato su scala nazionale e vincolante, come il tasso unico di sconto o il tasso di cambio di una valuta (Cass. 23 febbraio 2016, n. 3480).

Le Sezioni Unite sull’usura e le commissioni di massimo scoperto

Cass.. Sez. un., sentenza 20 giugno 2018, n. 16303

Con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 2 bis d.l. n. 185 del 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata - intesa quale commissione calcolata in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento - rispettivamente con il tasso soglia e con la "CMS soglia", calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della predetta legge n. 108, compensandosi, poi, l'importo della eventuale eccedenza della CMS in concreto praticata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con il "margine" degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati.

Assegno con sottoscrizione apocrifa e responsabilità della banca

Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza 19 giugno 2018, n. 16178

Nel caso di pagamento, da parte di una banca, di un assegno con sottoscrizione apocrifa, l'ente creditizio può essere ritenuto responsabile non a fronte della mera alterazione del titolo, ma solo nei casi in cui una tale alterazione sia rilevabile ictu oculi, in base alle conoscenze del bancario medio, il quale non è tenuto a disporre di particolari attrezzature strumentali o chimiche per rilevare la falsificazione, né è tenuto a mostrare le qualità di un esperto grafologo (conf. Cass. 4 ottobre 2011, n. 20292; Cass. 20 marzo 2014, n. 6513).

Il contratto quadro può non essere sottoscritto dall’intermediario finanziario

Cass. Civ., Sez. I, sentenza 18 giugno 2018, n. 16053

In tema d'intermediazione finanziaria, il requisito della forma scritta del contratto-quadro, posto a pena di nullità (azionabile dal solo cliente) dall'art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell'investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, e non anche quella dell'intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti (Cass., Sez. un., 898/2018); tra questi comportamenti concludenti ben può ricomprendersi la produzione in giudizio del contratto medesimo.

La revocabilità del pegno costituito per garantire una pluralità di crediti

Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 14 giugno 2018, n. 15697; Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 14 giugno 2018, n. 15698

L'esistenza di una pluralità di debiti garantiti da un medesimo ed unico pegno non osta alla revocabilità di detto pegno, ove ne ricorrano le condizioni anche con riferimento ad uno solo dei debiti garantiti, perché la garanzia opera per intero con riguardo a ciascun debito. La revocabilità dell'atto di costituzione del pegno non può, d'altronde, che investire tale atto nella sua interezza, per ciò stesso privando la banca del diritto di trattenere l'oggetto del pegno e di soddisfare su di esso le proprie ragioni creditorie, destinate invece a trovare collocazione nell'ambito del passivo chirografario della procedura concorsuale. La revoca non si riferisce al credito garantito dal pegno, bensì all'atto costitutivo della garanzia: ragion per cui essa necessariamente implica l'obbligo della banca di restituire - l'intero pegno (o il suo equivalente monetario) indipendentemente dall'importo del debito (anche) a garanzia del quale detto pegno era sorto (Cass., Sez. I, n. 1745/2008); si tratta di considerazioni - riprese anche da Cass. 27830/2017 - che, così come sviluppate da questa Corte avuto riguardo al petitum restitutorio, ben possono replicarsi allorché l'organo concorsuale persegua il diverso risultato del ripristino della par condicio creditorum - nel caso disconoscendo la causa prelatizia che l'altera nello stato passivo - che è comunque il fine proprio dell'istituto revocatorio, ordinario oltre che fallimentare, essendo comune per tale parte la causa petendi, ed indipendentemente dal suo esercizio se in forma di azione o eccezione.

Contratti bancari: la nullità degli interessi e la rideterminazione del saldo finale

Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 11 giugno 2018, n. 15148

L'accertata nullità delle clausole che prevedono, relativamente agli interessi dovuti dal correntista, tassi superiori a quelli legali e la capitalizzazione trimestrale impone la rideterminazione del saldo finale mediante la ricostruzione dell'intero andamento del rapporto, sulla base degli estratti conto a partire dall'apertura del medesimo, che la banca, quale attore in senso sostanziale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ha l'onere di produrre, non potendo ritenersi provato il credito in conseguenza della mera circostanza che il correntista non abbia formulato rilievi in ordine alla documentazione prodotta nel procedimento monitorio (Cass. 19 settembre 2013, n. 21466); e, anche di recente, si è ribadito come, nei rapporti bancari in conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità della pattuizione relativa agli interessi a carico del correntista, la banca, per dimostrare l'entità del proprio credito, ha l'onere di produrre tutti gli estratti conto dall'inizio del rapporto (Cass. 25 maggio 2017, n. 13258; Cass. 13 ottobre 2016).

Azioni di responsabilità dell’intermediario finanziario: riparto dell’onere probatorio

Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 6 giugno 2018

In tema di intermediazione finanziaria, il riparto dell'onere probatorio nelle azioni di responsabilità per danni subiti dall'investitore - in cui deve accertarsi se l'intermediario abbia diligentemente adempiuto alle obbligazioni scaturenti dal contratto di negoziazione, dal d.lgs. n. 58 del 1998 e dalla normativa secondaria - impone innanzitutto all'investitore stesso di allegare l'inadempimento delle citate obbligazioni da parte dell'intermediario, nonché di fornire la prova del danno e del nesso di causalità fra questo e l'inadempimento, anche sulla base di presunzioni, mentre l'intermediario deve provare l'avvenuto adempimento delle specifiche obbligazioni poste a suo carico, allegate come inadempiute dalla controparte, e, sotto il profilo soggettivo, di avere agito "con la specifica diligenza richiesta" (conf. Cass. n. 810/2016; Cass. n. 2949/2017). L'art.23 comma 6 del TUF attiene dunque all'onere della prova della diligenza adoperata dall'intermediario nel fornire la propria prestazione, ma non incide sugli altri elementi costitutivi della pretesa risarcitoria e quindi, tantomeno, sull'onere di fornire la prova dell'esistenza del contratto, in relazione al quale è chiesta la tutela.

Giudizio d’appello: la nullità dell’intero contratto è domanda nuova se in primo grado era stata chiesta la nullità di singole clausole

Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 6 giugno 2018, n. 14684

Le eccezioni in senso lato sono rilevabili d'ufficio o proponibili dalla parte interessata anche in appello, ove i fatti sui quali si fondano, sebbene non precedentemente allegati dalla stessa parte, emergano dagli atti di causa (e la Corte ha ritenuto inammissibile una domanda nuova, di nullità del contratto quadro, formulata in appello, a fronte dell'originaria domanda di nullità dei singoli ordini di investimento in strumenti finanziari). Nel caso di specie, allo stesso modo, il giudice d'appello non poteva accogliere una domanda nuova di dichiarazione di nullità totale del rapporto di conto corrente per difetto di forma scritta né poteva dichiarare d'ufficio detta nullità, accogliendo la domanda degli appellanti di condanna della banca alla restituzione dell'intero importo percepito nel corso dell'asserito rapporto, a fronte di una domanda iniziale di nullità parziale di singole clausole e di ripetizione del solo importo erogato in eccesso rispetto al dovuto. Né risultava utile il rilievo d'ufficio della nullità, sub specie di eccezione, costituendo la declaratoria di nullità totale proprio la base fondante dell'accoglimento della domanda di ripetizione dell'intero importo erogato alla banca e non avendo, peraltro, la banca convenuta svolto domanda riconvenzionale.

Conto corrente bancario: opposizione a decreto ingiuntivo e nullità delle clausole

Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 6 giugno 2018, n. 14640

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto da una banca nei confronti di un correntista, la nullità delle clausole del contratto di conto corrente bancario che rinviano alle condizioni usualmente praticate per la determinazione del tasso d'interesse o che prevedono un tasso d'interesse usurario è rilevabile anche d'ufficio, ai sensi dell'art. 1421 cod. civ.» (conf. Cass. nn. 24483/2013, 6518/2011, 23974/2013).

Contratti bancari validi anche se non sottoscritti dalla Banca

Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 4 giugno 2018, n. 14243

In tema di contratti bancari soggetti alla disciplina di cui all'art. 117 d.lgs. n. 385/1993, la valida stipula del contratto non esige la sottoscrizione del documento contrattuale da parte della banca, il cui consenso si può desumere alla stregua di atti o comportamenti alla stessa riconducibili, sicché la conclusione del negozio non deve necessariamente farsi risalire al momento in cui la scrittura privata che lo documenta, recante la sottoscrizione del solo cliente, sia prodotta in giudizio da parte della banca stessa.