07 Giugno 2018

Azioni di responsabilità dell’intermediario finanziario: riparto dell’onere probatorio

Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 6 giugno 2018
In tema di intermediazione finanziaria, il riparto dell'onere probatorio nelle azioni di responsabilità per danni subiti dall'investitore - in cui deve accertarsi se l'intermediario abbia diligentemente adempiuto alle obbligazioni scaturenti dal contratto di negoziazione, dal d.lgs. n. 58 del 1998 e dalla normativa secondaria - impone innanzitutto all'investitore stesso di allegare l'inadempimento delle citate obbligazioni da parte dell'intermediario, nonché di fornire la prova del danno e del nesso di causalità fra questo e l'inadempimento, anche sulla base di presunzioni, mentre l'intermediario deve provare l'avvenuto adempimento delle specifiche obbligazioni poste a suo carico, allegate come inadempiute dalla controparte, e, sotto il profilo soggettivo, di avere agito "con la specifica diligenza richiesta" (conf. Cass. n. 810/2016; Cass. n. 2949/2017). L'art.23 comma 6 del TUF attiene dunque all'onere della prova della diligenza adoperata dall'intermediario nel fornire la propria prestazione, ma non incide sugli altri elementi costitutivi della pretesa risarcitoria e quindi, tantomeno, sull'onere di fornire la prova dell'esistenza del contratto, in relazione al quale è chiesta la tutela.

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