Forma scritta e contratti “innestati”
“Fermo restando l’onere di forma scritta dei contratti bancari di cui all’art. 117 T.U.B., il requisito di forma può ritenersi rispettato ogniqualvolta esista un contratto validamente sottoscritto le cui condizioni regolino anche quelle di un diverso contratto bancario che sul primo si innesti”
Con la decisione in esame, la Suprema Corte conferma un indirizzo ben noto in giurisprudenza (Cass. n. 7763/2017), in forza del quale il rispetto della forma scritta nei contratti bancari è principio che deve essere letto in modo non troppo rigido; infatti, ove il contenuto di un contratto sia già previsto e disciplinato da un contratto precedente, concluso per iscritto, è sufficiente che l’onere di forma sia rispettato dal primo contratto.
Ad esempio, un contratto di apertura di credito, ove sia previsto e disciplinato dal contratto di conto corrente stipulato per iscritto, non deve, a sua volta, essere concluso in forma scritta a pena di nullità.
Il requisito della forma scritta di cui all’art. 117, comma 2, T.U.B. non impone che ogni rapporto contrattuale “debba essere contenuto in un autonomo contratto separatamente sottoscritto”, essendo invece sufficiente la stipulazione in forma scritta del contratto che prevede condizioni applicabili anche a futuri rapporti contrattuali che possano venire ad esistere.
Nel caso di specie, pertanto, andava riconosciuta la validità sul piano formale delle aperture di credito che, ancorché non stipulate per iscritto, erano oggetto di specifica previsione nel contratto di conto corrente di corrispondenza stipulato per iscritto.
La previsione, in un contratto bancario rispettoso della forma scritta, di condizioni contrattuali applicabili a futuri rapporti risulta, quindi, soddisfacente sotto il profilo formale e rende valido anche il successivo contratto, ancorché non concluso per iscritto.
Trattasi, indubbiamente, di lettura che agevola alquanto le Banche nella conclusione di rapporti contrattuali coi propri clienti, alleggerendo gli importanti vincoli formalistici previsti dal T.U.B.