31 Ottobre 2017

Le Sezioni Unite escludono la configurabilità della c.d. usura sopravvenuta

Cass. Civ., Sez. un., sentenza 19 ottobre 2017, n. 24675
"Allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula; né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto"

A seguito dell’ordinanza di rimessione del 21 gennaio 2017, n. 2484, le Sezioni Unite, con la pronuncia in commento, sedano l’annoso dibattito che ha coinvolto giurisprudenza e dottrina in tema di “usura sopravvenuta”.
La questione cui le Sezioni Unite danno risposta è quella afferente alla possibilità di sanzionare, con la nullità, la pattuizione di interessi che, al momento della conclusione del contratto siano a norma per diventare solo in seguito, nel corso dello svolgimento del rapporto, usurari, alla luce della sopravvenuta Legge n. 108/1996.
Può una norma sopravvenuta alla conclusione del contratto di finanziamento incidere sulla sua validità, operando, di fatto, in termini retroattivi?
Come noto, si determinò un contrasto in giurisprudenza.
Secondo un primo orientamento (Cass. Sez. III, 26 giugno 2001, n. 8742; Cass. Sez. III, 13 dicembre 2002, n. 17813; Cass. Sez. III, 25 marzo 2003, n. 4380; Cass. Sez. III, 8 marzo 2005, n. 5004; Cass. Sez. I, 19 marzo 2007, n. 6514; Cass. Sez. III, 17 dicembre 2009, n. 26499; Cass. Sez. I, 27 settembre 2013, n. 22204; Cass. Sez. I, 19 gennaio 2016, n. 801) doveva escludersi la configurabilità della usura sopravvenuta. In particolare, i sostenitori dell’indirizzo negativo ritenevano che, ai fini della qualificazione del tasso come usurario, si dovesse prendere in considerazione il momento della pattuizione dello stesso e non il momento in cui si effettuava il pagamento degli interessi; ne discendeva, quindi, che il meccanismo dei tassi soglia di cui alla legge n. 108/1996 non potesse applicarsi alle pattuizioni di interessi stipulate in data anteriore alla sua entrata in vigore, anche se relative a rapporti ancora in corso al momento della sua entrata in vigore.
In base ad un opposto indirizzo (Cass. Sez. III, 13 giugno 2002, n. 8442; Cass. Sez. I, 25 febbraio 2005, n. 4092; Cass. Sez. I, 25 febbraio 2005, n. 4093; Cass. Sez. III, 14 marzo 2013, n. 6550; Cass. Sez. III, 31 gennaio 2006, n. 2149; Cass. Sez. III, 22 agosto 2007, n. 17854; Cass. Sez. I, 11 novembre 2013, n. 602 e 603; Cass. Sez. I, 17 agosto 2016, n. 17150; Cass. Sez. I, 12 aprile 2017, n. 9405), invece, si riteneva possibile l’operatività della legge anti-usura sui rapporti conclusi in data anteriore alla sua entrata in vigore. Se deve escludersi l’illiceità penale sopravvenuta, deve invece ammettersi la possibilità di sanzionare con la nullità la pattuizione di interessi divenuti usurari nel corso del rapporto, con sostituzione automatica ex art. 1339 c.c. del tasso contrattuale con il tasso soglia (secondo alcuni), o con il tasso legale (secondo altri).
La rilevanza della usurarietà sopravvenuta dei tassi di interessi è stata ammessa anche in termini differenti, rinviando al dovere di buona fede di cui all’art. 1375 c.c. Più precisamente, è stato ritenuto contrario a buona fede il comportamento della banca richiedente il pagamento di interessi divenuti usurari a seguito dell’entrata in vigore della normativa anti-usura, in quanto in quel momento quel tasso non avrebbe potuto essere promesso dal debitore, con l’effetto di incrementare i relativi frutti in favore del creditore.
Nessuna delle argomentazioni addotte dai sostenitori della tesi favorevole alla “usura sopravvenuta” è stata condivisa dalle Sezioni Unite le quali hanno chiaramente negato la possibilità di invalidare una pattuizione in forza di una norma sopravvenuta.
Il Supremo Collegio ha deciso di dare continuità al primo degli orientamenti menzionati, ricordando che il giudice è vincolato all’interpretazione autentica degli artt. 644 c.p. e 1815, secondo comma, c.c., come modificati dalla L. 108/1996, imposta dall’art. 1, comma 1, d.l. n. 394/2000.
Come noto, la citata legge di interpretazione autentica così recita: “ai fini dell’applicazione dell’articolo 644 del c.p. e dell’art. 1815, 2° comma, c.c. si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”.
Altrettanto infondata appare la tesi che fonda l’illiceità della pretesa creditoria sulla violazione del dovere di buona fede. A tal proposito si ricordi che “la buona fede è criterio di integrazione del contenuto contrattuale rilevante ai fini dell’esecuzione del contratto stesso (art. 1375 cod. civ.), vale a dire della realizzazione dei diritti da esso scaturenti. La violazione del canone di buona fede non è riscontrabile nell’esercizio in sé considerato dei diritti scaturenti dal contratto, bensì nelle particolari modalità di tale esercizio in concreto, che siano appunto scorrette in relazione alle circostanze del caso”. Ne segue che solo in presenza di particolari modalità o circostanze la pretesa di interessi divenuti usurari in epoca successiva alla loro pattuizione potrebbe definirsi scorretta ai sensi dell’art. 1375 c.c. Non è la pretesa in sé a dovere essere qualificata contraria al dovere di buona fede, dal momento che corrisponde ad un diritto validamente riconosciuto in contratto.
Per le suesposte ragioni le Sezioni Unite hanno escluso la configurabilità della c.d. usura sopravvenuta, legittimando, quindi, la pretesa creditoria avente ad oggetto la corresponsione di interessi divenuti usurari al momento del pagamento.

Rosalia Calandrino