09 Gennaio 2018

Violazione di obblighi informativi a carico dell’intermediario finanziario e sue conseguenze rimediali

App. Bari, Sez. II civ., sentenza 29 agosto 2017, n. 1179
“La domanda di risoluzione del contratto per inadempimento contrattuale della banca intermediaria deve ritenersi fondata laddove non risulti provato il rispetto, da parte della banca stessa, dei prescritti obblighi informativi e a tal fine la dichiarazione resa dal cliente di avere ricevuto esaustiva informazione sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni dell’operazione è inidonea ad assolvere agli obblighi informativi imposti all’intermediario, integrando un’affermazione del tutto riassuntiva e generica circa l’avvenuta completezza dell’informazione sottoscritta dal cliente”

La decisione in commento conferma un indirizzo ormai pacifico in giurisprudenza, in forza del quale la violazione degli obblighi informativi non può comportare l’invalidazione del contratto di investimento, dal momento che solo la violazione di norme imperative relative alla struttura o al contenuto del contratto può generare la nullità del contratto (cfr. Cass. Sez. un., n. 26724/2007; Cass. n. 8462/2014; Cass. n. 25222/2010; Cass. n. 19024/2005).
È la tralaticia distinzione tra “norme di validità” e “norme di comportamento” che, negli ultimi anni, ha permesso in modo agevole di risolvere i problemi afferenti all’individuazione dei rimedi esperibili in caso di violazione di norme imperative. Se la norma, ancorché imperativa, prevede obblighi comportamentali, la violazione della stessa determina l’insorgere di responsabilità: precontrattuale, ove il mancato rispetto della norma imperativa sia antecedente o coincidente con la stipulazione del contratto di intermediazione (c.d. contratto quadro); contrattuale, nel caso in cui le violazioni riguardino le operazioni di investimento o disinvestimento poste in essere in esecuzione del “contratto quadro”. Se, invece, la norma disciplina la struttura o la forma del contratto, il comportamento violativo della stessa non può che generare l’invalidazione del negozio.
L’inadempimento di obblighi di natura comportamentale, non incidenti sulla struttura del contratto, può condurre alla risoluzione del negozio, nonché al risarcimento del consequenziale danno.
Ciò posto, nel caso di specie non risultava provato l’adempimento, da parte della banca intermediaria, degli obblighi informativi imposti dall’art. 21, comma 1, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, in forza del quale: “Nella prestazione dei servizi di investimento e accessori, i soggetti abilitati devono: a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, nell’interesse dei clienti e per l’integrità dei mercati; b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati”.
Gli obblighi imposti ai soggetti abilitati a compiere operazioni finanziarie convergono verso un fine comune che è quello di segnalare all’investitore la possibile non adeguatezza delle concludende operazioni di acquisto di prodotti finanziari.
L’operazione finanziaria deve essere adeguata alle specifiche esigenze del singolo rapporto, tenuto conto delle caratteristiche personali e della situazione finanziaria del cliente.
La normativa richiamata non può ritenersi rispettata ove risulti la mera sottoscrizione, da parte del cliente, del “documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari”, trattandosi di dichiarazione del tutto riassuntiva e generica circa l’avvenuta completezza dell’informazione sottoscritta dal cliente (Cass. n. 11412/2012).
Accertato l’inadempimento degli obblighi informativi, il contratto di investimento è stato dichiarato risolto, con consequenziale condanna della banca intermediaria al risarcimento dei danni.