15 Novembre 2018

Responsabilità dell’intermediario finanziario per inadempimento degli obblighi informativi: il danno consiste nel rischio di perdita del capitale investito

Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 14 novembre 2018, n. 29353 (Rel. Lamorgese)
In presenza di un comportamento illegittimo dell'intermediario, l'investitore inconsapevole si trova esposto ad un rischio che avrebbe potuto essergli accollato solo a seguito di adeguate informazioni. Il danno consiste nel rischio di perdita del capitale investito che il cliente ben informato non si sarebbe presumibilmente addossato, o almeno non in quella misura. E poiché il legislatore, nel dettare la normativa di settore in materia, muove dal presupposto che dette informazioni sono invece necessarie all'effettuazione di scelte d'investimento effettivamente consapevoli ed oculate, deve presumersi, fino a prova contraria, che quel rischio il cliente non lo avrebbe corso se fosse stato informato come si doveva. E' dunque corretto far riferimento alla successiva perdita di valore del titolo per quantificare il danno subito dall'investitore il quale si sia trovato esposto al rischio di quella perdita per un fatto imputabile all'intermediario (Cass. n. 29864/2011). Questo principio si deve ribadire, tenuto conto che l'inosservanza dei doveri informativi ingenera una presunzione di riconducibilità all'intermediario stesso dell'operazione finanziaria, costituendo di per sé un fattore di disorientamento dell'investitore che condiziona in modo scorretto le sue scelte di investimento (Cass. n. 3914/2018).

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