14 Ottobre 2022

Onere della prova nei contratti bancari di conto corrente

Corte d'Appello di Catania, sez. prima civ., sentenza 21 settembre 2022, n. 1780
Nei rapporti di conto corrente bancario, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione dell'indebito ha l'onere di fornire la prova degli avvenuti pagamenti e della mancanza di una valida causa debendi. Gli estratti-conto, in quanto redatti dalla banca, ben possono costituire prova da far valere contro la medesima e non è indispensabile la loro acquisizione integrale, essendo sufficiente anche quella parziale, fermo restando, per un verso, che la domanda è sfornita di prova quanto alle pretese restitutorie relative al periodo non coperto dagli estratti, e, per altro verso, che il saldo iniziale da prendere in considerazione, ai fini del calcolo del dovuto, è quello risultante dal primo degli estratti acquisiti, del quale sarebbe arbitrario l'azzeramento in mancanza di chiare indicazioni istruttorie in tal senso” (così, tra le tante, Cass. 25373/19; conforme 31187/18).

L’appellante quale primo motivo di gravame afferma di avere prodotto tutti gli estratti conto rendendo possibile la ricostruzione del saldo del conto.

Prima di esaminare la fondatezza del motivo la Corte d’Appello reputa opportuno stabilire su chi grava l’onere della prova e quali sono le conseguenze della impossibilità di procedere al ricalcolo del saldo per mancanza degli estratti conto.

Il Collegio ritiene che quando ad agire sia il correntista (e ciò vale sia quando domandi la ripetizione dell’indebito che quando domandi l’accertamento negativo del credito) è detta parte ad essere onerata della prova e deve, dunque, produrre la documentazione idonea a riscontrare le proprie tesi e consentire l’utile esperimento di un eventuale accertamento tecnico-contabile.

Sia il Tribunale di Catania che la Corte di Appello di Catania condividono, da tempo, la tesi secondo cui quando sia il correntista ad agire l’onere probatorio può ritenersi soddisfatto anche mediante la produzione solo parziale degli estratti conto purchè, tuttavia, coprano, senza soluzioni di continuità, un periodo di tempo che giunga fino alla chiusura del conto corrente ed, in tal caso, il saldo che verrà preso in considerazione sarà quello recato dal primo degli estratti conto utilmente disponibili.

Nel giudizio di primo grado l’attore non aveva prodotto nè il contratto di conto corrente, né quello di apertura di credito in conto corrente, né gli estratti conto integrali ma solo gli estratti conto del periodo 2005-2015.

Il conto corrente, tuttavia, era stato acceso ben prima dell’anno 2005 ed era ancora aperto nel 2015 (si tratta di circostanza pacifica alla luce degli estratti conto ed essendo dichiarato dello stesso correntista).

L’assenza dei contratti e la produzione solo parziale degli estratti conto (ed all’interno del periodo oggetto della produzione le difese di parte lasciano trasparire la carenza di qualcuno degli estratti conto) senza che sia rinvenibile una loro continuità da un dato momento fino alla chiusura del conto impedisce ogni possibile ricostruzione del saldo che sia dotata di attendibilità

Lamentano gli appellanti che il Tribunale avrebbe dovuto accogliere la richiesta di ordinare la produzione degli estratti conto mancanti ai sensi dell’art. 210 c.p.c.. atteso che ne era stata fatta richiesta, ai sensi dell’art. 119 TUB, rimasta senza riscontro.

Il motivo è infondato.

In linea di principio, l’ordine di esibizione non può valere a sopperire l’onere della prova rimasto inadempiuto.

La parte deve, pertanto dimostrare di non essere stata nella condizioni di produrre i documenti necessari e tale presupposto può, in astratto, ritenersi sussistente quando la richiesta della consegna degli estratti conto, formulata ante causam ex art. 119 TUB, sia rimasta inaudita.

Nella fattispecie, gli appellanti non hanno, tuttavia, provato di avere formulato richiesta ai sensi dell’art. 119 TUB (come peraltro eccepito dalla banca appellata).

Corretta appare, pertanto, la decisione del primo giudice di non accogliere la richiesta di emissione di ordine di esibizione.