27 Dicembre 2018

Rapporti di conto corrente: l’onere probatorio nella ripetizione d’indebito

Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 21 dicembre 2018, n. 33321 (Rel. Tricomi)
Nei rapporti bancari in conto corrente, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione dell'indebito è tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto ad essi, di una valida "causa debendi", sicchè il medesimo ha l'onere di documentare l'andamento del rapporto con la produzione di tutti quegli estratti conto che evidenziano le singole rimesse suscettibili di ripetizione in quanto riferite a somme non dovute (Cass. n. 24948 del 23/10/2017)

Allegati