26 Giugno 2018

Tributario: ammessa qualsiasi produzione documentale in appello

Cass. Civ., sez. VI, 25 giugno 2018, n. 16654
In materia di produzione documentale in grado di appello nel processo tributario, alla luce del principio di specialità espresso dall'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 - in forza del quale, nel rapporto fra norma processuale civile ordinaria e norma processuale tributaria, prevale quest'ultima - non trova applicazione la preclusione di cui all'art. 345, comma 3, c.p.c. (nel testo introdotto dalla I. n. 69 del 2009), essendo la materia regolata dall'art. 58, comma 2, del citato d.lgs., che consente alle parti di produrre liberamente i documenti anche in sede di gravame, sebbene preesistenti al giudizio svoltosi in primo grado (Cass. n. 27774 del 22/11/2017); né rileva la eventuale irritualità della loro produzione in primo grado Cass., 11 novembre 2011, n. 23616, n. 5429 del 07/03/2018).