31 Ottobre 2022

Terzo trasportato – Azione ex art. 141 CdA entro i limiti del massimale – Azione ex art. 140 CdA per maggior danno all’impresa del responsabile civile

Cass. Civ., Sez. III, Sentenza 19 ottobre 2022, n. 30726 (rel. F.M. Cirillo)
In caso di sinistro stradale che veda coinvolti due o più veicoli, il trasportato ha diritto, ai sensi dell'art. 141 del d.lgs. n. 209 del 2005, al risarcimento del danno, da parte dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era bordo, nei limiti del massimale minimo di legge, ma ha la possibilità di rivalersi per l'eventuale maggior danno a carico dell'impresa di assicurazione del responsabile civile. Il riparto del massimale incapiente deve avvenire secondo i criteri di cui all'art. 140 del d.lgs. cit., tenendo presente che, ove sul massimale di uno dei mezzi coinvolti non concorrano anche i trasportati a bordo degli altri, l'assicuratore del primo dovrà mettere a disposizione dei trasportati l'intero massimale minimo, senza decurtazioni

Osserva la Corte, innanzitutto, che l’art. 140, il quale detta i criteri da seguire in caso di pluralità di danneggiati e di incapienza del massimale, ha un suo antecedente, per così dire, nell’art. 27 della legge 24 dicembre 1969, n. 990. Tale norma già disponeva che in simile ipotesi i diritti delle persone danneggiate nei confronti dell’assicuratore o dell’impresa designata si sarebbero dovuti ridurre proporzionalmente fino alla concorrenza delle somme assicurate (primo comma); mentre il secondo comma regolava la posizione dell’assicuratore che, «decorsi trenta giorni dall’incidente e ignorando l’esistenza di altre persone danneggiate pur avendone ricercata l’identificazione con la normale diligenza», avesse pagato ad una di queste una somma superiore a quella spettante. Rispetto all’art. 27 cit., l’art. 140 si presenta più complesso e articolato, regolando nei commi 3 e 4 il diritto di ripetizione dei creditori rimasti insoddisfatti e la possibilità di deposito, da parte dell’assicuratore, di una somma nei limiti del massimale, con effetto liberatorio ove ricorrano le condizioni ivi indicate (per una ricostruzione sistematica v. la sentenza 29 maggio 2018, n. 13394).

L’art. 141 cit., invece, costituisce una novità finalizzata a favorire il risarcimento del terzo trasportato, in linea con la previsione dell’art. 122, comma 2, del d.lgs. n. 209 del 2005 il quale, risolvendo una serie di problemi che si erano posti nell’applicazione della legge n. 990 del 1969, stabilisce che l’assicurazione comprende la responsabilità per i danni causati al trasportato «qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto». La norma è strutturata (comma 1) nel senso che il terzo trasportato ha diritto ad ottenere il risarcimento «dall’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge», e ciò «a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest’ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo».

Osserva il Collegio che, a parte la poco comprensibile previsione secondo cui il risarcimento al quale il trasportato ha diritto è contenuto entro il massimale minimo di legge, e tanto anche nel caso in cui detto massimale sia ben più alto, il senso complessivo della previsione è sufficientemente chiaro: il trasportato ha diritto al risarcimento da parte dell’assicuratore del conducente del mezzo sul quale viaggiava, entro la soglia suindicata, senza dover provare la sua responsabilità; egli, poi, potrà ottenere l’eventuale maggior danno dall’impresa di assicurazione del responsabile civile qualora l’altro veicolo sia coperto da un massimale superiore a quello minimo. E per maggior danno deve intendersi, dato il tenore complessivo del testo di legge, il danno non coperto dal massimale assicurativo del mezzo sul quale il terzo trasportato viaggiava.

Si tratta, come questa Corte ha già chiarito, di una tutela rafforzata del trasportato danneggiato, al quale può essere opposto solo il caso fortuito inteso come incidenza di fattori naturali e umani estranei alla circolazione (sentenze 23 giugno 2021, n. 17963, e 30 luglio 2015, n. 16181); ovvero, come si è detto in altra occasione, di una previsione che trasferisce il rischio di causa dal terzo trasportato, vittima del sinistro, sulla società assicuratrice del trasportante (sentenza 21 gennaio 2020, n. 1161). E il trasportato può avvalersi dell’azione diretta di cui all’art. 141 cit. anche se il sinistro sia stato determinato da uno scontro in cui sia rimasto coinvolto un veicolo non assicurato o non identificato (ordinanza 5 luglio 2017, n. 16477).

In altri termini, il presupposto dell’applicabilità dell’art. 141 cit. è che il trasportato agisca contro l’assicuratore del mezzo sul quale viaggiava, mentre la possibilità di agire anche contro quello del responsabile civile è residuale, per il danno ulteriore.

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