Richiesta risarcitoria ex art. 145 CdA – Valida la notifica effettuata con posta privata

Cass. Civ., sez. VI, ordinanza 5 luglio 2022, n. 21211 (rel. S. Guizzi)

La condizione di proponibilità della domanda, di cui all'art. 145 del d.lgs. n. 209 del 2005 (Codice delle assicurazioni private), cioè la richiesta rivolta all'assicuratore con raccomandata, può essere assolta con mezzi equipollenti (nella specie, la preventiva richiesta di risarcimento alla società assicuratrice era stata inoltrata a mezzo posta privata) qualora essi consentano di provare l'avvenuta ricezione da parte dei destinatari" (Cass. Sez. 3, ord. 23 dicembre 2020, n. 29464), non potendo, oltretutto, tale richiesta — qualificata dalla giurisprudenza di questa Corte come mera "istanza risarcitoria" (cfr., in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 31 luglio 2017, n. 18940), che assolve la funzione di consentire "una anticipata c satisfattiva tutela del danneggiato già nella fase stragiudiziale" (Corte cost., sent. 3 maggio 2012, n. 111) — equipararsi ad un atto giudiziario, come anche confermato dalla necessità "che la richiesta risarcitoria sia effettuata con atto distinto da quello con cui viene esperita l'azione" (Cass. Sez. 3, sent. 2 luglio 2010, n. 15733).

Massimale – Superamento in corso di causa – Eccezione in senso stretto

Cass. Civ., sez. III, ordinanza 25 luglio 2022, n. 23076 (rel. F. Cirillo)

Secondo l'interpretazione maggioritaria nella giurisprudenza della Suprema Corte, in tema di assicurazione per responsabilità civile, il massimale non è elemento essenziale del contratto di assicurazione, che può essere validamente stipulato senza la relativa pattuizione, e neppure costituisce fatto generatore del credito assicurato, configurandosi piuttosto come elemento limitativo dell'obbligo dell'assicuratore, sicché grava su quest'ultimo l'onere di provare l'esistenza e la misura del massimale, dovendosi altrimenti accogliere la domanda di garanzia proposta dall'assicurato a prescindere da qualsiasi limite di massimale (sentenza 18 febbraio 2016, n. 3173).
Questo principio è stato ribadito e ulteriormente chiarito nella giurisprudenza successiva, la quale ha affermato che l'assicuratore ha l'onere di dimostrare l'esistenza e la misura del massimale nel rispetto delle preclusioni processuali, senza che assuma rilievo la circostanza che al momento dell'introduzione del giudizio quel massimale non fosse stato ancora superato (ordinanza 21 ottobre 2019, n. 26813).
La più recente sentenza 13 ottobre 2021, n. 27913, nel dare continuità a tali principi, ha aggiunto che gli stessi trovano applicazione anche nel caso di successiva erosione del massimale e ha ribadito che l'allegazione e la prova circa l'esistenza e la misura di quest'ultimo, «riguardando un'eccezione in senso stretto, debbono avvenire nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie stabilite dagli artt. 167 e 183 C. P.C.».
In tal senso l'eccezione di esistenza e di eventuale superamento del massimale si differenzia dall'eccezione di inoperatività della polizza la quale, assumendo l'estraneità dell'evento ai rischi contemplati nel contratto, costituisce una semplice difesa volta a contestare il fondamento della domanda (sentenze 3 luglio 2014, n. 15228, e 12 luglio 2019, n. 18742).

Infortunio sul lavoro e infortunio in itinere – Il maneggio di denaro è occasione di lavoro

Cass. Civ., sez. VI, ordinanza 7 ottobre 2022, n. 29300 (rel. C. Ponterio)

Ai fini del risarcimento dei danni da infortunio sul lavoro, il requisito dell’occasione di lavoro implica la rilevanza di ogni esposizione a rischio ricollegabile allo svolgimento dell’attività lavorativa in modo diretto o indiretto, con il solo limite del rischio elettivo e che, al fine di integrare l’occasione di lavoro, rilevano gli eventi dannosi, anche se imprevedibili e atipici, indipendenti dalla condotta volontaria dell’assicurato.
In particolare, il maneggio di denaro costituisce un’ipotesi oggettiva di attività protetta. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha progressivamente esteso la tutela assicurativa ai casi di possesso del denaro anche fuori dai luoghi di lavoro, nonché di aggressione per motivi di lucro, anche se non immediatamente e direttamente monetario.

Invalidità permanente – Danno differenziale – Concause coesistenti/concorrenti – Criteri di Liquidazione

Cass. Civ., sez. VI, ordinanza 29 settembre 2022, n. 28327 (rel. E. Iannello)

In tema di liquidazione del danno alla salute, l'apprezzamento delle menomazioni policrone "concorrenti" in capo al danneggiato rispetto al maggior danno causato dall'illecito va compiuto stimando, prima, in punti percentuali, l'invalidità complessiva, risultante cioè dalla menomazione preesistente sommata a quella causata dall'illecito e poi quella preesistente all'illecito, convertendo entrambe le percentuali in una somma di denaro, con la precisazione che in tutti quei casi in cui le patologie pregresse non impedivano al danneggiato di condurre una vita normale lo stato di «validità» anteriore al sinistro dovrà essere considerato pari al cento per cento; procedendo infine a sottrarre dal valore monetario dell'invalidità complessivamente accertata quello corrispondente al grado di invalidità preesistente, fermo restando l'esercizio del potere discrezionale del giudice di liquidare il danno in via equitativa secondo la cd. equità giudiziale correttiva od integrativa, ove lo impongano le circostanze del caso concreto.
In materia di danno differenziale da invalidità permanente, il risarcimento per equivalente è pari alla differenza fra la somma tabellarmente corrispondente alla percentuale complessiva di danno biologico e quella tabellarmente corrispondente alla percentuale di danno biologico riconducibile alla lesione che il paziente si era autonomamente procurato.

Rivalsa ex art. 292 C.d.A. – Azione autonoma e speciale ex lege

Cass. Civ., Sezioni Unite, sentenza 7 luglio 2022, n. 21514 (rel. A. Scrima)

L'azione di rivalsa ex art. 292 c.p.c. va qualificata come azione autonoma e speciale ex lege, non assimilabile né allo schema tipico dell'azione di regresso tra coobbligati solidali né allo schema della surrogazione pura nel diritto del danneggiato. Trattasi, in particolare, di azione connotata dal carattere atipico del vincolo di solidarietà passiva assunto dall'impresa designata dal Fondo nell'interesse unisoggettivo di un terzo, in sostituzione del responsabile civile.
Le caratteristiche di specialità dell'azione di cui al comma 1 dell'art. 292 del codice delle assicurazioni private non consentono di parificare tout court la posizione dell'impresa designata e il diritto da questa esercitato verso il danneggiante alla posizione del danneggiato e al diritto risarcitorio da questo vantato.
18. L'atipicità del vincolo solidale esistente tra l'obbligazione del o dei responsabili del sinistro stradale e quella ex lege del Fondo (e per esso dell'impresa designata), avente carattere sostitutivo della prima - in ragione della specialità del vigente sistema di responsabilità civile per la circolazione dei veicoli (e dei natanti) caratterizzato dall'obbligatorietà dell'assicurazione e, nel rispetto dei precetti costituzionali e sovranazionali che impongono una peculiare attenzione ai fini solidaristici di cui si è già detto - comporta che l'impresa designata può agire per il recupero dell'intero importo corrisposto al danneggiato nei confronti del responsabile civile (o dei responsabili, conducente e proprietario) nelle ipotesi, tra cui rientra quella all'esame, di danno cagionato da veicolo non identificato o sprovvisto di copertura assicurativa (nonché negli altri casi previsti dal D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 292 comma 1). Con la conseguenza che, in caso di sinistro imputabile a più responsabili (come nell'ipotesi di sinistro causato da conducente diverso dal proprietario del veicolo), l'impresa designata può pretendere da uno qualsiasi dei responsabili (e non soltanto dal proprietario inadempiente all'obbligo assicurativo) l'intero importo pagato e non solo la quota su questi gravante, non applicandosi né l'art. 1299 né l'art. 2055 c.c. e che, inoltre, in caso di insolvenza di uno dei corresponsabili, l'altro è tenuto per l'intero.

Compensatio lucri cum damno – Eccezione in senso lato – Oneri probatori

Cass. Civ., sez. VI-3, ordinanza 22 settembre 2022, n. 26636 (rel. A. Scrima)

Nonostante la natura di eccezione in senso lato della compensatio lucri cum damno, la mancata dimostrazione del fondamento di tale pretesa non può essere colmata con il giudizio di rinvio che prevede "un'istruzione chiusa" e che, pertanto, non consente l'introduzione di elementi di fatto nuovi e diversi da quelli già prospettati nei precedenti gradi del giudizio. Nel giudizio di rinvio, configurato dall'art. 394 c.p.c. quale giudizio ad istruzione sostanzialmente "chiusa", è, infatti, preclusa la produzione di nuovi documenti, salvo che la loro produzione non sia giustificata da fatti sopravvenuti riguardanti la controversia in decisione, da esigenze istruttorie derivanti dalla sentenza di annullamento della Corte di cassazione o dall'impossibilità di produrli in precedenza per causa di forza maggiore.

L’eccezione di prescrizione del diritto sollevata in sede di ATP è tardiva se non riproposta nel termine ex art. 166 c.p.c.

Cass. Civ., sez. II, ordinanza 9 agosto 2022, n. 24490 (rel. P. Papa)

L'eventuale tempestività di un’eccezione non rilevabile d’ufficio formulata nell'ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo «non è destinata a spandere effetto nel giudizio di merito poi instaurato, non costituendo quest'ultimo una riassunzione del primo» (così, in relazione all’eccezione di incompetenza per territorio derogabile, avente uguale natura di eccezione non rilevabile d’ufficio, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 20881 del 14/10/2016): ne consegue che il termine decadenziale prescritto dall’art. 166 cod.proc.civ. per la proposizione delle eccezioni non rilevabili d’ufficio opera comunque, seppure la stessa eccezione sia stata precedentemente proposta nella fase cautelare preventiva. Ciò perché il provvedimento che ammette l'accertamento tecnico preventivo è connotato dal carattere della provvisorietà e strumentalità, come risulta dall'art. 698 cod. proc. civ., in virtù del quale l'assunzione preventiva dei mezzi di prova non pregiudica le questioni relative alla loro ammissibilità e rilevanza, né impedisce la loro rinnovazione nel giudizio di merito e non è, per tale sua natura, neppure suscettibile di ricorso per Cassazione (cfr. Cass. 19.8.2005, n. 17058). In tal senso la proposizione dell’eccezione nel giudizio preventivo equivale a proposizione in sede stragiudiziale.

Perdita rapporto parentale: il risarcimento non è in re ipsa

Cass. Civ., sez. III, sentenza 30 agosto 2022, n. 25541 (rel. A. Pellecchia)

In tema di danni da perdita del rapporto parentale, la presenza di un legame di parentela qualificato deve ritenersi elemento idoneo a fondare la presunzione, secondo l'id quod plerumque accidit, dell'esistenza del danno in capo ai familiari del defunto, ma è cosa distinta dal riconoscere a quest'ultimi la risarcibilità del danno in re ipsa, per il sol fatto della sussistenza di un legame familiare.
Il c.d. danno presuntivo è concetto autonomo c distinto rispetto al c.d. danno in re ipsa: se, infatti, per quest'ultimo non è richiesta alcuna allegazione da parte del danneggiato, sorgendo il diritto al risarcimento del danno per il sol fatto del ricorrere di una determinata condizione, il primo richiede un'allegazione, seppur presuntiva, che è sempre suscettibile di essere superata da una eventuale prova contraria allegata da controparte.