14 Ottobre 2022

Richiesta risarcitoria ex art. 145 CdA – Valida la notifica effettuata con posta privata

Cass. Civ., sez. VI, ordinanza 5 luglio 2022, n. 21211 (rel. S. Guizzi)
La condizione di proponibilità della domanda, di cui all'art. 145 del d.lgs. n. 209 del 2005 (Codice delle assicurazioni private), cioè la richiesta rivolta all'assicuratore con raccomandata, può essere assolta con mezzi equipollenti (nella specie, la preventiva richiesta di risarcimento alla società assicuratrice era stata inoltrata a mezzo posta privata) qualora essi consentano di provare l'avvenuta ricezione da parte dei destinatari" (Cass. Sez. 3, ord. 23 dicembre 2020, n. 29464), non potendo, oltretutto, tale richiesta — qualificata dalla giurisprudenza di questa Corte come mera "istanza risarcitoria" (cfr., in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 31 luglio 2017, n. 18940), che assolve la funzione di consentire "una anticipata c satisfattiva tutela del danneggiato già nella fase stragiudiziale" (Corte cost., sent. 3 maggio 2012, n. 111) — equipararsi ad un atto giudiziario, come anche confermato dalla necessità "che la richiesta risarcitoria sia effettuata con atto distinto da quello con cui viene esperita l'azione" (Cass. Sez. 3, sent. 2 luglio 2010, n. 15733).