Dichiarazioni inesatte o reticenti – Inoperatività della polizza ex art. 1892 c.c.

Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 16 febbraio 2022, n. 174 (g. E. Di Giovanni)

Le dichiarazioni inesatte e reticenti, sebbene siano configurate come causa di annullamento del contratto - se rese dall’assicurato con dolo o colpa grave (art. 1892 c.c.) – ovvero come fondamento della ipotesi di recesso legale – se rese in difetto di dolo o colpa grave (art. 1893 c.c.) – le stesse, nondimeno, ben possono operare nella struttura del sinallagma contrattuale in termini di eccezione tesa a paralizzare l’accoglimento della domanda di adempimento contrattuale spiegata dal contraente o dal beneficiario di polizza (cfr. Cass. Civ., sez. III 13.07.10 n. 16406; in senso conforme Cass. sez. III 13.3.2007 n. 5849).
In tali casi, è onere dell’assicurato fornire la prova che l’assicuratore, pure in presenza di dichiarazioni inesatte o reticenti, fosse comunque a conoscenza delle circostanze relative alla dichiarazione inesatta o alla reticenza (cfr. Cass. Civ., sez. III 19.12.2000 n. 15939).
Nella fattispecie sottoposta al vaglio del Tribunale, alla stregua del compendio assertivo e documentale acquisito nel contraddittorio delle parti, può inferirsi la piena consapevolezza, in capo all’assicurato, già al tempo della sottoscrizione della proposta di polizza (19.6.2015), delle circostanze relative al proprio stato di salute fatte oggetto, tuttavia, di dichiarazioni non veridiche.
Tali circostanze documentali, contrariamente all’assunto di parte attrice, consentono di ritenere che le dichiarazioni rese nel contesto della proposta di polizza – contrastanti con le reali condizioni di salute - fossero sorrette da un atteggiamento psichico declinabile come stato soggettivo sorretto, quantomeno, da colpa grave.
È, infatti, verosimile ritenere che in difetto di dichiarazioni inesatte relative allo stato di salute, la compagnia avrebbe potuto diversamente graduare l’ammontare del premio di polizza (indicato, alla stregua delle inesatte circostanze, in misura pari a euro 121,00: cfr. doc. n. 7 fasc. convenuta).
Ne segue il rigetto della domanda stante l’inoperatività della polizza ex art. 1892 c.c.

R.C.A.: la mora debendi dell’assicuratore

Cass. Civ., sez. VI, ordinanza 14 febbraio 2022, n. 4668 (rel. M. Rossetti)

L'assicuratore della r.c.a. è in mora, nei confronti della vittima, una volta spirato il termine di cui all'art. 148, commi 1 o 2, cod ass.
L'assicuratore in mora è tenuto:
a) se il debito è inferiore al massimale, al pagamento degli stessi interessi compensativi dovuti dal responsabile ex art. 1219 c.c., calcolati al saggio e sul montante stabiliti da Cass. S. U. 1712/95;
b) se il debito è superiore al massimale al pagamento degli interessi di mora sul massimale stesso, ex art 1224, primo o secondo comma, c.c.
L'assicuratore della r.c.a., quando sia scaduto lo spatium deliberandi di cui all'art. 148 cod. ass., può evitare gli effetti della mora o attraverso l'offerta reale o secondo gli usi; o attraverso il deposito liberatorio di cui all'art 140 cod. ass.; oppure dimostrando che l'inadempimento è dipeso da causa non impitabile.
Né la difficoltosa ricostruzione della dinamica del sinistro; né l'intervento di assicuratori sociali; né la mancanza di prova di alcune delle voci di danno richieste dalla vittima costituiscono, di per sè, cause di esclusione della mora dell'assicuratore.

RCA: improponibile la domanda risarcitoria di chi non ha messo a disposizione il veicolo

Cass. Civ., sez. VI, ordinanza 20 gennaio 2022, n. 1756 (rel. S.G. Guizzi)

Secondo questa Corte, l'art. 145 cod. assicurazioni — come anche affermato dal Giudice delle leggi (Corte cost., sent. 3 maggio 2012, n. 111) — "ha un chiaro intento deflattivo", essendone evidente la finalità "di razionalizzazione del contenzioso giudiziario, notoriamente inflazionato, nella materia dei sinistri stradali, anche da liti bagatellari", intento il cui raggiungimento, tuttavia, "non è affidato soltanto alla prevista dilazione temporale (invero modesta) di sessanta/novanta giorni" per la proposizione della domanda risarcitoria, "ma — soprattutto — al procedimento ex art. 148 Codice delle assicurazioni private che, nel prescrivere una partecipazione attiva dell'assicuratore alla trattativa ante causam, mira a propiziare una conciliazione precontenziosa" (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 25 gennaio 2018, n. 1829).
Affinché "la procedura di risarcimento descritta nella norma ora citata possa operare è indispensabile, però, che la compagnia assicuratrice sia posta in condizione di adempiere al dovere impostole e, cioè, di formulare un'«offerta congrua»", ciò che richiede sia "un presupposto formale", ovvero "la trasmissione di una richiesta contenente elementi (indicati nell'art. 148 Codice delle assicurazioni private) sufficienti a permettere all'assicuratore di «accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta»", sia "un requisito sostanziale", e ciò in quanto "la collaborazione tra danneggiato e assicuratore della r.c.a., nella fase stragiudiziale, impone correttezza (art. 1175 cod. civ.) e buona fede (art. 1375 cod. civ.)" (così, nuovamente, Cass. Sez. 3, sent. n. 1829 del 2018, cit.).
Viene meno, dunque, a tale dovere di collaborazione — subendone, come conseguenza, l'improponibilità della domanda risarcitoria — il danneggiato che "si è sottratto all'ispezione" del mezzo, "attività utile alla ricostruzione della dinamica dell'incidente e alla formulazione di una congrua offerta risarcitoria" (cfr. ancora una volta, Cass. Sez. 3, sent. n. 1829 del 2018, cit.).

Consenso informato: il danno va liquidato con le Tabelle Milano 2021

Corte di Appello di Catania, sentenza 3 febbraio 2022, n. 227 (rel. A.V. Balsamo)

Nel caso di specie, va confermata la sentenza di primo grado avuto riguardo alla violazione del diritto all’autodeterminazione in assenza del consenso informato circa la terapia farmacologica somministrata alla paziente per stimolare il parto, trattandosi di soggetto già cesarizzato essendo presumibile, secondo la comune esperienza, che la paziente se avesse avuto conoscenza degli eventuali rischi che ne sarebbero potuti derivare, non avrebbe prestato il proprio consenso al parto naturale. Tale danno da liquidarsi in via equitativa esclusivamente in favore della paziente va quantificato sulla base dei parametri elaborati dal Tribunale di Milano nella versione dell’anno 2021, dovendosi applicare la tabella pubblicata al momento in cui viene emessa la sentenza, che prevede anche i parametri per la liquidazione in via equitativa del danno da violazione del diritto al consenso informato.

Le Sezioni Unite sugli accertamenti e le acquisizioni del CTU

Cass. Civ., Sezioni Unite, sentenza 1 febbraio 2022, n. 3086 (rel. M. Marulli)

In materia di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può accertare tutti i fatti inerenti all'oggetto della lite il cui accertamento si rende necessario al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non si tratti dei fatti principali che è onere delle parti allegare a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti fatti principali rilevabili d'ufficio.
In materia di consulenza tecnica d'ufficio il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a carico delle parti, tutti i documenti che si rende necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che essi non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e, salvo quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio.
In materia di esame contabile ai sensi dell'art. 198 cod. proc. civ. il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza della disciplina del contraddittorio delle parti ivi prevista, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, tutti i documenti che si rende necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, anche se essi siano diretti a provare i fatti principali posti dalle parti a fondamento della domanda e delle eccezioni.
In materia di consulenza tecnica d'ufficio, l'accertamento di fatti diversi dai fatti principali dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d'ufficio, o l'acquisizione nei predetti limiti di documenti che il consulente nominato dal giudice accerti o acquisisca al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli in violazione del contraddittorio delle parti è fonte di nullità relativa rilevabile ad iniziativa di parte nella prima difesa o istanza successiva all'atto viziato o alla notizia di esso.
In materia di consulenza tecnica d'ufficio, l'accertamento di fatti principali diversi da quelli dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d'ufficio, che il consulente nominato dal giudice accerti nel rispondere ai quesiti sottopostigli dal giudice viola il principio della domanda ed il principio dispositivo ed è fonte di nullità assoluta rilevabile d'ufficio o, in difetto, di motivo i impugnazione da farsi a valere ai sensi dell'art. 161 cod. proc. civ.

Sull’ammissibilità della condanna alle spese di parte attrice in ipotesi di significativo divario tra petitum e decisum: rimessione alle SS.UU. della Corte di Cassazione

Cass. Civ. Sez. III, Ordinanza 14 ottobre 2021, n. 28048 (rel. M. Rossetti)

Il Collegio ritiene che, a norma del capoverso dell'art. 374 c.p.c., ed in relazione alla questione di massima di particolare importanza ed al contrasto descritto, sia necessario rimettere il ricorso al Primo Presidente, affinchè valuti l'opportunità di assegnarlo alle Sezioni Unite perchè sia data risposta al seguente quesito: se sia corretta e costituzionalmente orientata l'interpretazione dell'art. 92 c.p.c., secondo cui, nel caso di rilevante divario tra petitum e decisum, l'attore parzialmente vittorioso possa essere condannato alla rifusione di una aliquota delle spese di lite in favore della controparte.

Procedimento dinanzi al Giudice di Pace – Non è necessaria iscrizione a ruolo per la costituzione in giudizio – Sanatoria del rito introdotto con citazione anziché con ricorso

Cass. Civ., Sezioni Unite, sentenza 12 gennaio 2022, n. 758 (rel. A.P. Lamorgese)

Deve ritenersi che per la costituzione delle parti nel procedimento davanti al giudice di pace non sia necessaria la presentazione di una nota di iscrizione a ruolo, la quale non risulta compatibile con il procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica. L'assenza di riferimenti alla nota di iscrizione nella disciplina codicistica del procedimento davanti al giudice di pace conferma che la parte non è onerata del deposito di un atto avente le caratteristiche dell'art. 71 disp. att. c.p.c., ai fini della valida costituzione e della iscrizione della causa nel ruolo generale dell'ufficio.
Sicché, nel procedimento davanti al giudice di pace, ove vige il principio della «massima libertà delle forme» (ex plurimis, Cass., sez. III, n. 7238 del 2006; sez. II, n. 12476 del 2004; sez. III, n. 11946 e 16939 del 2003), non sarebbe coerente pretendere, in assenza di una specifica previsione normativa, una formale istanza di iscrizione a ruolo della causa, a pena di inammissibilità della domanda o della costituzione in giudizio o di improcedibilità dello stesso.
Ne deriva che:
- nel procedimento davanti al giudice di pace, per la costituzione della parte che vi provveda per prima non è necessaria la presentazione di una apposita nota di iscrizione a ruolo, essendo compito del cancelliere provvedere agli adempimenti di sua competenza, anche se ancora - come nel caso di specie - non è scaduto il termine per la costituzione dell'opponente;
- il convenuto può costituirsi in giudizio in mancanza della costituzione dell'attore e prima che sia scaduto il termine per la costituzione dell'attore stesso, dovendo il cancelliere provvedere in tal caso all'iscrizione a ruolo della causa (cfr. Cass., sez. III, n. 11328 del 2019; sez. III, n. 15123 e 15125 del 2007).

Sulla applicabilità dell’art. 141 CdA in caso di sinistro con un solo veicolo – Rimessione alle Sezioni Unite

Cass. Civ., sez. III, ordinanza interlocutoria 20 dicembre 2021, n. 40885 (rel. L.A.Scarano)

La questione posta dalla vicenda attiene all'applicabilità dell'art. 141 cod. ass. ( anche ) in caso di sinistro nel quale non risultino coinvolti veicoli diversi da quello sul quale viaggiava la persona trasportata deceduta.
Recentemente si è pervenuti ad affermare che l'art. 141 cod. ass. non trova applicazione in caso di sinistro in cui risulti coinvolto il solo veicolo del vettore del trasportato essendo in tale ipotesi applicabile l'art. 144 cod. ass., il quale consente al trasportato danneggiato di agire con azione diretta contro l'assicuratore del proprio veicolo chiamando in causa anche il responsabile civile, sicché, «agendo nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro, la persona trasportata agisce nei confronti dell'assicuratore del responsabile civile sulla base della fattispecie di cui all'art. 2054, comma 1, cod. civ.» ( così Cass., 23/6/2021, n. 17963 ).
Atteso che gli oneri probatori previsti agli artt. 144 cod. ass. e 2054, 1° co., c.c. in capo al danneggiato si appalesano in realtà diversi, quest'ultima norma presupponendo che venga dal medesimo fornita la prova del fatto costitutivo della pretesa ( condotta dolosa o colposa del danneggiante, evento e nesso di causalità che lega quest'ultimo alla prima ) laddove per l'esercizio del primo è sufficiente la mera allegazione del trasporto sul veicolo, salva la possibilità per la compagnia assicuratrice di provare il fortuito; e considerato che va privilegiata un'interpretazione ( anche relativamente alla ripartizione degli oneri probatori, ivi ricompreso il fortuito ) che non si ponga in qualche modo in contrasto con il principio solidaristico di rilievo sovranazionale vulneratus ante omnia reficiendus, presiedente (anche) il riavvicinamento delle legislazioni nazionali in materia di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di autoveicoli così come interpretate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea ( cfr. Cass., 3/7/2020, n. 13738; Cass., 24/9/2019, n. 23621; Cass., 18/11/2014, n. 24469; Cass., 30/8/2013, n. 19963 ), a fortiori in ipotesi come nella specie di sinistro verificatosi senza il coinvolgimento di altri veicoli e con pacifica responsabilità del conducente del veicolo a bordo del quale la persona deceduta era trasportata, emerge invero la necessità, e comunque l'opportunità, che, stante il contrasto interpretativo venuto a delinearsi in argomento e trattandosi comunque di questione di massima di particolare importanza, la causa venga rimessa al Primo Presidente della Corte, per l'eventuale relativa assegnazione alle Sezioni Unite.