Dichiarazioni inesatte o reticenti – Inoperatività della polizza ex art. 1892 c.c.
Le dichiarazioni inesatte e reticenti, sebbene siano configurate come causa di annullamento del contratto - se rese dall’assicurato con dolo o colpa grave (art. 1892 c.c.) – ovvero come fondamento della ipotesi di recesso legale – se rese in difetto di dolo o colpa grave (art. 1893 c.c.) – le stesse, nondimeno, ben possono operare nella struttura del sinallagma contrattuale in termini di eccezione tesa a paralizzare l’accoglimento della domanda di adempimento contrattuale spiegata dal contraente o dal beneficiario di polizza (cfr. Cass. Civ., sez. III 13.07.10 n. 16406; in senso conforme Cass. sez. III 13.3.2007 n. 5849).
In tali casi, è onere dell’assicurato fornire la prova che l’assicuratore, pure in presenza di dichiarazioni inesatte o reticenti, fosse comunque a conoscenza delle circostanze relative alla dichiarazione inesatta o alla reticenza (cfr. Cass. Civ., sez. III 19.12.2000 n. 15939).
Nella fattispecie sottoposta al vaglio del Tribunale, alla stregua del compendio assertivo e documentale acquisito nel contraddittorio delle parti, può inferirsi la piena consapevolezza, in capo all’assicurato, già al tempo della sottoscrizione della proposta di polizza (19.6.2015), delle circostanze relative al proprio stato di salute fatte oggetto, tuttavia, di dichiarazioni non veridiche.
Tali circostanze documentali, contrariamente all’assunto di parte attrice, consentono di ritenere che le dichiarazioni rese nel contesto della proposta di polizza – contrastanti con le reali condizioni di salute - fossero sorrette da un atteggiamento psichico declinabile come stato soggettivo sorretto, quantomeno, da colpa grave.
È, infatti, verosimile ritenere che in difetto di dichiarazioni inesatte relative allo stato di salute, la compagnia avrebbe potuto diversamente graduare l’ammontare del premio di polizza (indicato, alla stregua delle inesatte circostanze, in misura pari a euro 121,00: cfr. doc. n. 7 fasc. convenuta).
Ne segue il rigetto della domanda stante l’inoperatività della polizza ex art. 1892 c.c.