Dichiarazioni inesatte o reticenti – Inoperatività della polizza ex art. 1892 c.c.
Le dichiarazioni inesatte e reticenti, sebbene siano configurate come causa di annullamento del contratto - se rese dall’assicurato con dolo o colpa grave (art. 1892 c.c.) – ovvero come fondamento della ipotesi di recesso legale – se rese in difetto di dolo o colpa grave (art. 1893 c.c.) – le stesse, nondimeno, ben possono operare nella struttura del sinallagma contrattuale in termini di eccezione tesa a paralizzare l’accoglimento della domanda di adempimento contrattuale spiegata dal contraente o dal beneficiario di polizza (cfr. Cass. Civ., sez. III 13.07.10 n. 16406; in senso conforme Cass. sez. III 13.3.2007 n. 5849).
In tali casi, è onere dell’assicurato fornire la prova che l’assicuratore, pure in presenza di dichiarazioni inesatte o reticenti, fosse comunque a conoscenza delle circostanze relative alla dichiarazione inesatta o alla reticenza (cfr. Cass. Civ., sez. III 19.12.2000 n. 15939).
Nella fattispecie sottoposta al vaglio del Tribunale, alla stregua del compendio assertivo e documentale acquisito nel contraddittorio delle parti, può inferirsi la piena consapevolezza, in capo all’assicurato, già al tempo della sottoscrizione della proposta di polizza (19.6.2015), delle circostanze relative al proprio stato di salute fatte oggetto, tuttavia, di dichiarazioni non veridiche.
Tali circostanze documentali, contrariamente all’assunto di parte attrice, consentono di ritenere che le dichiarazioni rese nel contesto della proposta di polizza – contrastanti con le reali condizioni di salute - fossero sorrette da un atteggiamento psichico declinabile come stato soggettivo sorretto, quantomeno, da colpa grave.
È, infatti, verosimile ritenere che in difetto di dichiarazioni inesatte relative allo stato di salute, la compagnia avrebbe potuto diversamente graduare l’ammontare del premio di polizza (indicato, alla stregua delle inesatte circostanze, in misura pari a euro 121,00: cfr. doc. n. 7 fasc. convenuta).
Ne segue il rigetto della domanda stante l’inoperatività della polizza ex art. 1892 c.c.
Il Decidente, ha preliminarmente evidenziato come parte attrice non abbia dato prova della consapevolezza in capo alla Compagnia delle preesistenti malattie del contraente, limitandosi ad allegare la causa del decesso del contraente dovuta ad infarto e non “a pregressa patologia”.
In merito, il Decidente adito, ha rilevato come “trattasi di circostanza – come pure evidenziato dalla difesa della convenuta – inidonea ad incidere sulla valutazione del rischio assicurativo, operata nel contesto di circostanze reticenti ed inesatte, giacchè per sua struttura causale, il contratto di assicurazione sulla vita è di natura aleatoria, con conseguente rilevanza dei dati che per l’assicuratore possono incidere ai sensi dell’art. 1892 cc”.
Orbene, sul punto, il Giudice adito ha poi ritenuto come documentalmente provata dalla Compagnia la piena consapevolezza in capo all’assicurato, già al tempo di sottoscrizione della polizza, delle rilevanti circostanze relative al proprio stato di salute, fatte oggetto, tuttavia, di dichiarazioni non veritiere, sorrette da un atteggiamento psichico declinabile come stato soggettivo, sorretto, quanto meno, da colpa grave.
Dalla documentazione medica depositata dalla Compagnia, è emerso, infatti, come l’assicurato – a fronte delle dichiarazioni rese nel contesto di polizza – era sin dal 2011 seguito dall’unità di epatologia in quanto affetto da epatopatia alcolica, nonché da ipertensione arteriosa oltre ad essere un soggetto fumatore (circostanza anch’essa non dichiarata).
Sulla scorta di tali considerazioni, indipendentemente dalle cause del decesso dell’assicurato, la Giudice, ha quindi concluso per l’inoperatività della polizza ai sensi dell’art. 1892 cc, precisando peraltro che “è infatti verosimile ritenere che in difetto di dichiarazioni inesatte relative allo stato di salute, la Compagnia avrebbe potuto diversamente graduare l’ammontare del premio di polizza”.
Il Decidente ha infine rilevato, l’inammissibilità della domanda proposta in via gradata, con cui è stata chiesta la restituzione dei premi versati nel caso di declaratoria di invalidità del contratto.
La pronuncia è di particolare interesse atteso che i Tribunali Siciliani hanno spesso reso provvedimenti “contrastanti”, perché conformi all’uno o all’altro orientamento giurisprudenziale, indi valorizzando, o meno, la colpevole reticenza ex se, ovvero il collegamento eziologico tra la malattia sottaciuta in sede di stipula e/o rinnovazione del contratto ed il decesso successivamente verificatosi a causa della malattia stessa.