18 Febbraio 2022

R.C.A.: la mora debendi dell’assicuratore

Cass. Civ., sez. VI, ordinanza 14 febbraio 2022, n. 4668 (rel. M. Rossetti)
L'assicuratore della r.c.a. è in mora, nei confronti della vittima, una volta spirato il termine di cui all'art. 148, commi 1 o 2, cod ass.
L'assicuratore in mora è tenuto:
a) se il debito è inferiore al massimale, al pagamento degli stessi interessi compensativi dovuti dal responsabile ex art. 1219 c.c., calcolati al saggio e sul montante stabiliti da Cass. S. U. 1712/95;
b) se il debito è superiore al massimale al pagamento degli interessi di mora sul massimale stesso, ex art 1224, primo o secondo comma, c.c.
L'assicuratore della r.c.a., quando sia scaduto lo spatium deliberandi di cui all'art. 148 cod. ass., può evitare gli effetti della mora o attraverso l'offerta reale o secondo gli usi; o attraverso il deposito liberatorio di cui all'art 140 cod. ass.; oppure dimostrando che l'inadempimento è dipeso da causa non impitabile.
Né la difficoltosa ricostruzione della dinamica del sinistro; né l'intervento di assicuratori sociali; né la mancanza di prova di alcune delle voci di danno richieste dalla vittima costituiscono, di per sè, cause di esclusione della mora dell'assicuratore.

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